Requisito reddituale del datore di lavoro quale presupposto indefettibile per l’emersione (TAR Lombardia n. 2203 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del possesso di un reddito minimo in capo al datore di lavoro, previsto dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, costituisce un elemento ragionevole e legittimo, essendo diretto a garantire l’effettiva possibilità di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro regolarizzato, in coerenza con l’art. 36 Cost. Detto requisito si configura come presupposto indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di emersione dal lavoro irregolare, con la conseguenza che, in sua assenza, il rigetto dell’istanza costituisce un provvedimento vincolato per l’Amministrazione. La mancata contestazione dell’assenza del requisito reddituale rende il diniego adeguatamente istruito e motivato, indipendentemente dalla diligenza del datore di lavoro nella presentazione dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice cittadina straniera, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro. Il diniego era motivato dalla mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro stesso.
La ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che la non diligente presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, unico soggetto legittimato, non potesse andare a danno del lavoratore, il quale possedeva tutti i requisiti per accedere alla procedura. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando la natura ragionevole del requisito reddituale imposto dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Detto requisito è volto a garantire, nel rapporto di lavoro regolarizzato, l’effettiva possibilità di assolvimento di tutte le obbligazioni gravanti sul datore di lavoro, risultando pertanto in linea con i principi costituzionali, primo fra tutti il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. In merito alla legittimità della delega a un decreto interministeriale per la fissazione dei limiti reddituali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2023.
Il Collegio ha quindi respinto la tesi attorea secondo cui il requisito del reddito del datore di lavoro sarebbe posto ad colorandum, affermando che lo stesso costituisce un presupposto indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di emersione. A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale ha citato i propri precedenti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 8006/2022), precisando che, in difetto del minimo reddituale, la reiezione dell’istanza costituisce un provvedimento vincolato per l’Amministrazione.
Nel caso di specie, l’assenza del requisito reddituale non era stata contestata nel ricorso introduttivo. Il Tribunale ha infine osservato che, anche accedendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza di reddito del datore di lavoro non costituisce elemento preclusivo dell’emersione ma consente soltanto di presumere la natura fittizia del rapporto, nessun elemento era stato prospettato o dimostrato dalla ricorrente per comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo rilevante. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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