Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della Provincia (TAR Calabria n. 890 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da un provvedimento giurisdizionale che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi, all’amministrazione inadempiente può essere ordinato il pagamento della somma dovuta, detratto quanto già corrisposto, entro un termine assegnato dal giudice. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è istituto di carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali, dovendosi determinare nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, salvo che sussistano iniquità o altre cause ostative.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, con decreto ingiuntivo del 20 dicembre 2024, n. 604, ha intimato alla Provincia di Crotone il pagamento in favore di una società creditrice della somma complessiva di euro 225.382,57, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo, come attestato dal medesimo Tribunale; il titolo è stato notificato in data 10 febbraio 2025.
Con ricorso notificato il 1 luglio 2025, la società creditrice ha adito il TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del titolo, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. La ricorrente ha altresì richiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale divenuta definitiva. L’ente intimato non ha fornito la prova, che pure gravava su di esso, di avere dato esecuzione al provvedimento. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Quanto alla ulteriore domanda di condanna, il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015.
Non risultando iniquità o altre cause ostative, la somma dovuta a titolo di penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella medesima condanna. Esso decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data di insediamento del Commissario ad acta.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo della Provincia di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.852,00 oltre accessori, sono poste a carico della Provincia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.