Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 168 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso per il commissario dirigente dello stesso Ministero. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per specifici anni scolastici, condannando l’amministrazione al pagamento delle relative somme oltre interessi.
Il giudice ordinario aveva quantificato gli importi dovuti a ciascun ricorrente in relazione agli anni scolastici riconosciuti. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, i docenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, depositando l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la prova della notifica dello stesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è pertanto accolto e viene emesso l’ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.
La nomina avviene senza compenso: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto plurimi precedenti di merito.
Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica, con le modalità indicate. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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