Revisione prezzi in convenzioni Consip: la clausola ex art. 106 prevale sul comma 511 l. 208/2015 (TAR Lazio n. 11944 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione dei prezzi inserita nella lex specialis di una convenzione stipulata da un soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 50/2016, non è condizionata dalla soglia di incremento del 10% prevista dall’art. 1, comma 511, l. 208/2015, che si applica esclusivamente ai contratti la cui clausola di adeguamento sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, ossia beni fungibili e standardizzati. Il richiamo al comma 511 contenuto nella convenzione costituisce un mero rinvio alla disposizione legislativa, inidoneo ad estenderne l’applicazione in mancanza dei presupposti normativi. Ne consegue l’accoglimento della domanda di revisione del canone ancorata all’indice di inflazione prescelto, senza necessità di accertare l’alterazione significativa dell’equilibrio contrattuale.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di alcuni lotti della convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli, richiedeva all’Amministrazione l’adeguamento dei canoni ai sensi dell’Allegato 5B al Capitolato Tecnico, che prevede la revisione annuale sulla base dell’indice ISTAT NIC relativo alla Divisione Trasporti. L’Amministrazione negava la revisione, ritenendo applicabile l’art. 1, comma 511, l. 208/2015, che subordina l’adeguamento al superamento della soglia del 10% di variazione del prezzo, soglia non raggiunta dall’incremento richiesto, pari al 9,6%.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio osserva che la disciplina del comma 511 presuppone che la clausola di revisione sia indicizzata al valore di beni indifferenziati, nozione che l’ISTAT ha chiarito non essere in uso nell’indagine sui prezzi al consumo. Il paniere dell’indice NIC-Trasporti comprende invece beni non standardizzati, come acquisto di mezzi di trasporto, carburanti e servizi di noleggio, con la conseguenza che il presupposto applicativo della norma invocata dall’Amministrazione risulta assente.
La sentenza rileva inoltre che la clausola di cui all’Allegato 5B, adottata ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 50/2016, non prevede alcuna soglia minima di incremento e risulta pienamente conforme al modello normativo che consente modifiche contrattuali previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara. Il richiamo al comma 511 contenuto nella convenzione, ad una lettura improntata a buona fede, si configura come mera endiadi, ossia ripetizione di un principio codificato, applicabile solo al ricorrere delle condizioni sue proprie.
Il Collegio esclude la complementarità tra le due discipline invocata da Consip, valorizzando la diversità dei presupposti: il comma 511 richiede l’accertamento dell’avvenuta alterazione dell’equilibrio contrattuale da parte dell’autorità indipendente e prevede rimedi alternativi, quali la riconduzione ad equità o la risoluzione del contratto, del tutto estranei al meccanismo di adeguamento automatico basato sull’indice prescelto. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso viene accolto, con annullamento del diniego e condanna dell’Amministrazione al calcolo e alla corresponsione del compenso revisionale.
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Nota della Redazione
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