Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e cessazione parziale della materia (TAR Piemonte n. 811 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo in parte e dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere va dichiarata limitatamente alla posizione del creditore che abbia ricevuto le somme, restando invece l’obbligo di eseguire il titolo per il residuo. L’ordine di ottemperanza si estende pertanto alle statuizioni accessorie del giudicato, comprese le spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, anche in forza del principio della soccombenza virtuale, e sono poste a carico dell’Amministrazione che abbia eseguito tardivamente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, va nominato sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto di un docente a fruire, per due anni scolastici, del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero a metterne a disposizione l’importo e a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In vista della camera di consiglio, il difensore ha dato atto dell’intervenuta corresponsione delle somme in favore del creditore principale, insistendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda proposta in proprio e chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, nelle more, l’Amministrazione ha corrisposto al creditore principale le somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato. Nei confronti di questi, dunque, la materia del contendere è cessata e va dichiarata la relativa cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Per il residuo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e di pagare le somme ivi liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha provveduto sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Quanto alle spese, la Corte le ha poste a carico dell’Amministrazione resistente, in ragione dell’avvenuta esecuzione del titolo solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso. Ha inoltre disposto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
Infine, in considerazione dei profili di potenziale danno erariale connessi alla vicenda, il Tribunale ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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