Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e legittimazione sulle spese distratte (TAR Sicilia n. 2503 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il capo della sentenza che ha liquidato le spese processuali con distrazione in favore del difensore è azionabile esclusivamente dal professionista beneficiario della distrazione, che per effetto di essa acquista un diritto proprio e autonomo nei confronti della parte soccombente. La legittimazione ad agire per conseguirne l’adempimento non spetta quindi alla parte originaria, il cui ricorso, in parte qua, è inammissibile per difetto di legittimazione. Per la restante parte, l’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando l’Amministrazione ad accreditare la somma complessiva di euro 2.000,00. Il medesimo titolo ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e, quanto alle spese, l’esecuzione anche del capo relativo alle spese del giudizio civile distratte. Nel corso della camera di consiglio ha rinunciato alla domanda sugli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della legittimazione a chiedere l’esecuzione del capo della sentenza che ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore. Il ricorso, sotto tale profilo, è inammissibile.

Per effetto della pronuncia di distrazione, il difensore distrattario acquista un diritto proprio e autonomo nei confronti della parte soccombente al pagamento delle spese processuali. Ne deriva che la titolarità del credito e la legittimazione ad agire per conseguirne l’adempimento spettano esclusivamente al professionista beneficiario della distrazione, e non alla parte originaria.

Per la restante parte, il ricorso è ammissibile e fondato. L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Nel caso di specie il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione; alla data del ricorso era ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza esecuzione.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: l’Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al titolo mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per l’importo complessivo di euro 2.000,00, nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora il commissario ad acta, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

La parziale inammissibilità giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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