Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta del docente (TAR Toscana n. 1139 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne pecuniarie e costituisce strumento concorrente, e non alternativo, rispetto alla nomina del commissario. La misura della penalità può essere determinata negli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a ricevere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per cinque anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 14 settembre 2023, è passata in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria del 9 dicembre 2024. Il Ministero non ha però dato esecuzione. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata regolarmente notificata e risulta passata in giudicato. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996: la notifica del ricorso per ottemperanza è del 17 dicembre 2024. L’inottemperanza del Ministero non è contestata.
La domanda è pertanto fondata. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando sulla carta del docente l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. La nomina opera quale strumento di tutela ulteriore rispetto all’ordine principale.
Il Tribunale applica inoltre la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio ritiene la misura compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014. La penalità è altresì compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di rimedi concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale soddisfo.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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