Esecuzione del decreto ex legge Pinto e prova del pagamento (TAR Sicilia n. 1139 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3, legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, costituendo titolo per l’azione di ottemperanza. Ai fini dell’esecuzione, la sola autorizzazione al pagamento non dimostra l’adempimento: l’amministrazione deve provare il versamento effettivo delle somme in favore del creditore. In mancanza di tale prova, e a fronte della contestazione del ricorrente, il ricorso è fondato e va accolto, con dichiarazione dell’obbligo di conformazione al giudicato e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catania nel 2019, con il quale era stata riconosciuta l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo. Il titolo, spedito in forma esecutiva, era stato notificato al Ministero resistente presso l’Avvocatura dello Stato e presso la sede dell’amministrazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, assumendo di avere già provveduto al pagamento con autorizzazione n. 434 del 25.01.2023, portata all’incasso nel febbraio 2023. In subordine ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha negato di avere ricevuto alcunché, chiedendo un accertamento più accurato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima investito le parti di un rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., sottoponendo loro i possibili profili di inammissibilità: l’avvenuto pagamento e la richiesta di spese in favore del difensore distrattario, non costituito e nei cui confronti non risultava notificato il titolo.

Sul primo punto la difesa ha ribadito il mancato versamento, osservando che l’amministrazione non aveva prodotto copia del pagamento. Sul secondo ha chiarito di non avere mai richiesto in ottemperanza le spese distratte. Il Ministero non ha depositato memoria nei termini fissati.

Nel merito, il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui il decreto di condanna ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 9348 del 2010, Cons. Stato, sez. IV, n. 2653 del 2010 e TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1770 del 2011. Il decreto in epigrafe non risulta opposto nei termini, come da attestazione della formula esecutiva, ed è stata trasmessa al Ministero la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, legge n. 89/2001.

Il passaggio decisivo riguarda la prova dell’adempimento. Il Collegio rileva che non v’è prova certa dell’esecuzione: in atti figura soltanto l’autorizzazione al pagamento, mentre il versamento è stato espressamente negato dal difensore a seguito dello specifico rilievo del Tribunale. L’autorizzazione, dunque, attesta un atto interno della procedura di spesa, non l’effettiva erogazione in favore del creditore.

Il ricorso è pertanto dichiarato fondato e accolto. È dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al decreto, con pagamento nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta un dirigente individuato secondo i requisiti dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza, liquidate tenendo conto della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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