Mancata contrattualizzazione accreditato e risarcimento: nesso causale spezzato (TAR Sicilia n. 3193 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno derivante dalla mancata contrattualizzazione di una struttura sanitaria accreditata non è risarcibile quando il destinatario dei dinieghi non abbia impugnato i provvedimenti lesivi né abbia agito per la declaratoria del silenzio. In forza dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che recepisce il principio di autoresponsabilità e la regola dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., la scelta omissiva del danneggiato spezza il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il pregiudizio. Il danno evitabile con l’ordinaria diligenza e con l’esperimento dei mezzi di tutela non è risarcibile. La domanda risarcitoria resta così governata dai criteri ordinari della responsabilità aquiliana, con onere probatorio a carico del danneggiato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno studio odontoiatrico accreditato presso il servizio sanitario regionale, ha chiesto all’azienda sanitaria provinciale la programmazione, negoziazione e contrattualizzazione della propria struttura per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per conto del servizio sanitario. L’azienda ha riscontrato negativamente, rappresentando di non aver ancora stipulato i contratti per l’anno 2020 e che ogni rapporto contrattuale non può prescindere dall’accertato fabbisogno sanitario dell’area e dall’offerta pubblico-privata.

Il ricorrente ha impugnato la nota e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del 2022, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla contrattualizzazione e la condanna al risarcimento del danno per la mancata assegnazione del budget dal 2009 al 2022. Nel corso del giudizio l’azienda ha dato atto dell’intervenuta stipula dell’accordo, con assegnazione di un budget di ingresso per il 2022, e ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, la domanda di contrattualizzazione e di assegnazione del budget è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la stipula dell’accordo negoziale con attribuzione del budget per il 2022. Residua pertanto l’interesse alla sola domanda risarcitoria, espressamente ribadita dal ricorrente.

Su tale domanda il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la pretesa risarcitoria è governata dai criteri ordinari della responsabilità aquiliana, con onere della prova a carico del danneggiato ex art. 2697 cod. civ. Richiama inoltre l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che impone di escludere il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza e con l’esperimento dei mezzi di tutela, disposizione letta come applicazione dell’art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ. in virtù del rinvio dell’art. 2056 cod. civ.

Da qui il percorso argomentativo: la regola della non risarcibilità dei danni evitabili è ricognitiva di principi già desumibili dall’interpretazione evolutiva del capoverso dell’art. 1227, che opera sul piano della causalità giuridica mediante il giudizio di causalità ipotetica. Il creditore è gravato non solo di un obbligo negativo, ma anche di un obbligo positivo di condotte esigibili volte a evitare o ridurre il danno, senza però giungere a sacrificare rilevanti interessi attraverso attività straordinarie o gravose. Tra i comportamenti ordinariamente esigibili rientra la proposizione, nel termine di decadenza, della domanda di annullamento, quando questa sarebbe stata idonea a evitare il pregiudizio.

Applicando tale quadro, il Collegio esclude la risarcibilità per gli anni dal 2009 al 2019, non avendo il ricorrente impugnato i precedenti dinieghi né agito per la declaratoria del silenzio. La scelta omissiva spezza il nesso causale e comporta, per il principio di autoresponsabilità, la non risarcibilità del danno evitabile. Per gli anni 2020 e 2021 la domanda è infondata perché il decreto assessoriale richiamato non ha previsto alcun budget né ristoro per le strutture accreditate e non contrattualizzate, in ragione dell’emergenza pandemica. Per il 2022 nessun risarcimento è dovuto, essendo intervenuta la stipula con attribuzione del budget di ingresso. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi in parte improcedibili e per il resto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2056 c.c.

Tutte le 161 sentenze sull'art. 2056 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *