Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 23 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza disciplinata dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm. è esperibile quando il creditore abbia presentato l’istanza di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e siano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione del titolo giurisdizionale. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda la condanna al pagamento di somme di denaro, come affermato dalle Sezioni Adunate del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e recepito dalla novella di cui all’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015. Tale somma si aggiunge agli interessi legali, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La nomina del Commissario ad acta consegue alla scadenza inutile del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese processuali. Il titolo era divenuto definitivo e notificato, ma l’amministrazione era rimasta inerte.

Il creditore aveva inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi i sei mesi previsti dalla legge. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata. Il creditore ha regolarmente attivato la procedura amministrativa di pagamento e sono decorsi i sei mesi fissati dalla norma speciale. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che su di essa incombeva.

Integrati tutti i presupposti, il ricorso è fondato ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la Corte ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il riferimento è alle Sezioni Adunate del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e alla successiva novella legislativa, che ha espressamente contemplato l’ipotesi.

La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, e si aggiunge agli interessi dovuti in forza del titolo, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

In caso di persistente inerzia, il Tribunale nomina quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore dei difensori; in caso di mancata refusione, al relativo pagamento provvede il medesimo Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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