Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: interessi legali e commissario ad acta (TAR Calabria n. 24 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza al decreto che ha concluso il procedimento di equa riparazione ex legge 24 marzo 2001, n. 89 presuppone la prova dell’integrale inesecuzione del titolo e dell’inutile decorso del termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Spetta all’amministrazione, e non al creditore, dimostrare di avere dato esecuzione al giudicato. Il risarcimento riconosciuto dal giudice civile è già espresso in valori attuali, sicché non si dà luogo a rivalutazione monetaria, mentre sugli importi maturano gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione del decreto. In caso di ulteriore inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta, che provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 9.600,00 in suo favore. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato.
Prima di adire il giudice amministrativo il creditore ha inoltrato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, lasciando decorrere i sei mesi previsti dalla norma senza ottenere alcun pagamento. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Oltre al pagamento del capitale, il ricorrente chiede la rivalutazione, gli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo l’esistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. Il decreto azionato è assistito dall’autorità di cosa giudicata; il creditore ha inviato la richiesta di pagamento e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi richiesti. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. I requisiti per l’accoglimento sono quindi integralmente soddisfatti.
Il Tribunale esclude la rivalutazione: il risarcimento riconosciuto dal giudice civile è già determinato alla attualità, con la conseguenza che una sua ulteriore rivalutazione non trova titolo. Quanto agli interessi, poiché il titolo nulla prevede al riguardo, sono dovuti quelli corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto. Sul punto il Collegio richiama Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944 e Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786.
Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, compirà tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Sulle spese il Collegio liquida d’ufficio gli importi sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 e tenendo conto della semplicità e serialità della materia. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Tribunale estende poi l’ufficio del commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in caso di mancata corresponsione nel medesimo termine di sessanta giorni. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza; il principio del buon andamento, che consente in unica battuta la definizione della vicenda contenziosa. Il Collegio individua un’analogia con il procedimento di espropriazione forzata, ove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede il soddisfacimento con la distribuzione del ricavato, in prededuzione e con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata