Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti pecuniari (TAR Calabria n. 21 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche nell’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La misura va determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Sull’amministrazione grava l’onere di provare l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo del 21 gennaio 2018, n. 37, il Tribunale di Crotone ha ingiunto al Comune di Castelsilano il pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.a., oggi BFF Bank S.p.a., della complessiva somma di € 26.142,45, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, spese notarili e spese di giudizio. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il 25 luglio 2018.
Dopo un adempimento parziale, la società creditrice ha adito il TAR Calabria per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo il pagamento delle somme residue e l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere integralmente eseguito il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con declaratoria dell’obbligo di adempiere al netto di quanto già corrisposto.
Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si fonda sul testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, che ha esteso l’operatività della penalità di mora.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la misura è stata determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ha precisato che tale importo si cumula, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’esecuzione. In caso di inerzia ha nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale di San Giovanni in Fiore, con facoltà di delega, prevedendo la liquidazione del compenso con separato decreto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il ricorso è stato accolto, con condanna del Comune alle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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