Il parere preventivo della Soprintendenza su studio di fattibilità non è impugnabile (TAR Lombardia n. 24 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’orientamento di massima con cui la Soprintendenza si pronunci in via anticipata su uno studio di fattibilità, su spontanea richiesta del privato, non costituisce esercizio di potere autoritativo e non è atto impugnabile. Difetta il presupposto legale di radicamento del potere, poiché la richiesta precede l’avvio del procedimento tipizzato disciplinato dal D.lgs. n. 42/2004. La nota non ha carattere ostativo alla prosecuzione dell’iniziativa e non determina alcun arresto procedimentale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Resta fermo che il parere della Soprintendenza è impugnabile quando provochi un arresto del procedimento.
Il Fatto
Il Conservatorio ricorrente ha sede, dal 1997, in un ex convento settecentesco di proprietà comunale, concesso in comodato d’uso. L’immobile è sottoposto a vincolo monumentale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004 e a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza, ricadendo nel perimetro del Parco del Ticino.
L’Istituto ha programmato lavori di adeguamento, tra cui la realizzazione di una nuova sala auditorium nell’ambito dell’iniziativa “Luoghi da rigenerare” di Fondazione Cariplo, per un contributo richiesto di 400.000,00 euro. Con istanza del 12 luglio 2023 ha chiesto alla Soprintendenza un parere preliminare sullo studio di fattibilità. La Soprintendenza ha espresso, il 13 ottobre 2023, un orientamento di massima non favorevole, ritenendo il progetto incompatibile con i valori storico-architettonici del bene per la prevista demolizione di murature storiche. Il Conservatorio ha impugnato tale nota davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, fondata sull’assenza di lesività dell’atto in quanto endoprocedimentale. L’eccezione è accolta con le precisazioni esposte.
Il provvedimento impugnato non è un parere in senso proprio. Si tratta di una nota facoltativa e preventiva, frutto dell’interlocuzione tra le parti, resa su richiesta volontaria del Conservatorio per ottenere una valutazione preliminare di una proposta progettuale di massima. Nella stessa relazione tecnica il progettista riservava alla fase esecutiva le verifiche di dettaglio, tra cui la campagna di prove sperimentali e il rilievo strutturale.
La Soprintendenza, interessata anticipatamente su uno studio di fattibilità, ha risposto con un parere di massima che non si inserisce in un procedimento tipizzato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Difetta quindi l’esercizio del potere autoritativo, per mancanza dei presupposti legali di radicamento (cfr., per fattispecie analoga, T.A.R. Milano sez. III 7 maggio 2024 n. 1373).
Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui il parere della Soprintendenza è immediatamente impugnabile quando provoca un arresto procedimentale (cfr. Cons. Stato sez. II, 18 dicembre 2024 n. 10183). Nel caso concreto, però, non vi è un procedimento tipizzato, ma una richiesta spontanea avanzata prima dell’avvio del procedimento vero e proprio. La nota non è ostativa alla prosecuzione dell’iniziativa e non determina alcun arresto del procedimento.
Ne deriva l’inidoneità del parere a ledere la posizione giuridica del ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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