Sospensione lavori e occupazione suolo pubblico: soccombenza virtuale reciproca dopo revoca dell’ordinanza (TAR Lombardia n. 1191 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei lavori ex art. 27, commi 1 e 3, d.P.R. n. 380/2001 può essere legittimamente utilizzata anche per proteggere i beni pubblici interessati dalle conseguenze negative dell’attività edificatoria, dovendosi gli smottamenti sulla proprietà comunale assimilare ad opere abusive. Tale potere, tuttavia, non può essere impiegato per rendere più efficaci le modalità di riscossione coattiva del canone per l’occupazione di suolo pubblico (CUP), trattandosi di funzioni distinte: la sospensione non può essere condizionata al pagamento del tributo quando sia stata già concordata una rateizzazione garantita da fideiussione. La revoca del provvedimento impugnato in corso di giudizio determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, mentre la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, che può essere dichiarata reciproca quando le ragioni delle parti risultino parzialmente fondate.
Il Fatto
Le società ricorrenti, rispettivamente proprietaria ed esecutrice dei lavori, avevano iniziato la realizzazione di tre villette a schiera sulla base di un permesso di costruire. I sopralluoghi dei tecnici comunali avevano accertato che gli scavi per le autorimesse interrate avevano provocato smottamenti sulla proprietà comunale confinante, creando una situazione di pericolo per l’area dell’asilo e per una porzione del parco pubblico; inoltre, la gru di cantiere occupava abusivamente un’area pubblica. Con ordinanza, il Comune aveva ingiunto la sospensione dei lavori – ad eccezione delle opere di ripristino – nonché il versamento degli importi arretrati per l’occupazione pregressa di suolo pubblico.
Le società avevano impugnato il provvedimento deducendo violazione del principio di proporzionalità e sviamento, sostenendo l’illegittimità della subordinazione della ripresa dei lavori al versamento immediato del canone, del quale avevano peraltro chiesto e ottenuto la rateizzazione con garanzia fideiussoria. La vicenda era stata esaminata in sede cautelare con due decreti monocratici, che avevano sospeso l’ordinanza limitatamente alla richiesta di pagamento immediato del CUP e avevano subordinato la ripresa del cantiere al completo ripristino delle aree comunali, fissando un termine per la verifica. In data 8 giugno 2026 il Comune si era costituito in giudizio, mentre il responsabile dell’Area, con successivo provvedimento del 18 giugno 2026, aveva revocato l’ordinanza impugnata, avendo constatato la corretta esecuzione delle opere di riporto del terreno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato e la conseguente possibilità di proseguire i lavori: non sussistendo più alcuna lesione attuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di merito.
Quanto alle spese, i giudici hanno applicato il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando le osservazioni già svolte nei decreti monocratici. Da un lato, le ricorrenti hanno ottenuto il “disaccoppiamento” tra la sospensione dei lavori e la questione del versamento del CUP: il potere di vigilanza edilizia, infatti, non può essere utilizzato per rafforzare la riscossione di un tributo o di un canone, essendo funzioni distinte, tanto più quando l’ente abbia già accettato una rateizzazione garantita da fideiussione. Dall’altro lato, il Comune ha visto riconosciuta la correttezza dell’ordine di sospensione del cantiere fino al completamento del ripristino del terreno sulle aree di proprietà comunale, essendo la tutela della legittimità dell’attività edificatoria combinabile con la protezione dei beni pubblici danneggiati dall’edificazione.
La circostanza che entrambe le parti siano risultate parzialmente vittoriose ha indotto il Collegio a dichiarare l’integrale compensazione delle spese di giudizio, non essendo possibile individuare un unico soccombente. La pronuncia conferma la natura provvisoria e strumentale della sospensione dei lavori, la quale non può essere protratta oltre la necessità di salvaguardare gli effetti dei provvedimenti definitivi, dovendo cessare automaticamente una volta realizzato l’intervento riparatorio e verificato il ripristino dello stato dei luoghi.
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Nota della Redazione
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