Sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione non applicabile retroattivamente (TAR Campania n. 1351 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotta dalla legge n. 164/2014 ed entrata in vigore il 12.11.2014, integra un illecito amministrativo omissivo propter rem con effetti permanenti, distinto dal precedente illecito edilizio. Essa ha natura punitiva e carattere personale e non può essere applicata retroattivamente a chi, prima dell’entrata in vigore della legge, abbia già fatto decorrere inutilmente i novanta giorni per ottemperare all’ordine di demolizione. Qualora l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sia intervenuta anteriormente, il responsabile ha perduto la disponibilità giuridica del bene e non è più in grado di adempiere: l’omissione successivamente sanzionata è giuridicamente insussistente.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la determinazione con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione, adottata per la realizzazione abusiva di tre stalle su un fondo agricolo. L’ordine demolitorio non era stato eseguito nel termine di novanta giorni.
Dopo il silenzio dell’ente, il ricorrente si era rivolto al TAR e poi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 6965 del 2025 aveva ordinato alla Prefettura di porre in essere gli atti necessari alla demolizione. Il Comune, non costituitosi in giudizio, ha poi emanato l’atto di accertamento impugnato. La parte ricorrente deduce la propria carenza di legittimazione passiva, l’inesistenza del presupposto dell’ordinanza e l’impossibilità materiale di ottemperare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta le censure relative alla legittimazione passiva. Dagli atti depositati emerge che il ricorrente è comproprietario dell’area su cui insiste l’abuso, qualificandosi in tal senso in diversi documenti versati in giudizio. La circostanza che non sia l’autore materiale dell’illecito edilizio non lo esclude dal novero dei destinatari degli obblighi ripristinatori.
Quanto alla mancata ottemperanza, il Tribunale richiama l’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui, decorsi novanta giorni dall’ingiunzione senza demolizione né ripristino, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale. Sul punto la Corte recepisce l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023: allo scadere del termine il proprietario perde ogni titolo di legittimazione sul bene e non è più abilitato a presentare istanza di sanatoria.
Il Collegio distingue però nettamente la posizione sostanziale del proprietario dalla sanzione pecuniaria, che ha natura afflittiva e carattere personale. La fattispecie sanzionatoria configura un illecito amministrativo omissivo con effetti permanenti, autonomo rispetto all’illecito edilizio, con finalità punitiva. Da ciò deriva l’operatività del principio di irretroattività.
Nel caso concreto, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è intervenuta nel 2013, prima cioè dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014. Da quel momento il ricorrente, avendo perduto la disponibilità giuridica del bene, non poteva più adempiere all’ordine di demolizione. La sanzione comminata nel 2025 risulta pertanto applicata a un’omissione giuridicamente non più sussistente ed è illegittima.
L’atto impugnato è quindi annullato limitatamente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con rigetto del ricorso nel resto. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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