Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso l’inerzia sulla VIA (TAR Sardegna n. 562 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consegue alla sopravvenuta dichiarazione, da parte del ricorrente, della carenza di interesse alla decisione della controversia. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile, senza che residui margine per esaminare il merito della domanda. L’esito del contenzioso, caratterizzato dal sopraggiunto difetto di interesse, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC, a fronte dell’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico nei comuni di Nulvi e Sedini, della potenza di 99,2 MW. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inattività.
Costituitisi in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, la causa era avviata alla trattazione in camera di consiglio. Con atto depositato in data 10 marzo 2026, la società ricorrente dichiarava, per il tramite del proprio difensore, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente nelle more del giudizio, non poteva essere ignorata. Al Collegio non restava, pertanto, che prenderne atto e provvedere in conformità, applicando il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la pronuncia di improcedibilità del ricorso.
Il giudice ha precisato che la scelta processuale della ricorrente, in armonia con il principio dispositivo, impone la declaratoria di improcedibilità, senza che possa essere esaminato il merito delle censure originariamente proposte avverso l’inerzia dell’Amministrazione sulla istanza di VIA. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, priva la controversia della sua utilità concreta per la parte che l’aveva instaurata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ritenendo che l’esito del contenzioso ne giustificasse l’adozione. La pronuncia di improcedibilità, conclusasi senza una decisione sul merito e per iniziativa della stessa parte ricorrente, ha indotto il Tribunale a non porre alcun onere economico a carico di alcuna delle parti costituite.
La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
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Nota della Redazione
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