Ottemperanza al giudicato con esclusione della penalità di mora per finanza pubblica (TAR Sicilia n. 2392 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il residuo credito sulla base del solo dictum della sentenza ottemperanda, applicando il criterio del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione previsto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, valutate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., integrano concrete ragioni ostative non solo a ridurre ma a escludere l’astreinte. Non viola i doveri di buona fede e correttezza il creditore che notifichi il ricorso in ottemperanza nello stesso giorno della pubblicazione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, in difetto di prova dell’effettiva conoscenza della delibera. Parimenti legittima è la contestuale notificazione dell’atto di precetto per le stesse somme.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 1415 del 10 giugno 2019, con cui il Comune di Messina era stato condannato al pagamento della maggior somma a titolo di indennità di buonuscita, calcolata su trentacinque anni di servizio e sul livello economico differenziato, oltre accessori secondo l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e al rimborso delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario.
Il Comune si è costituito e ha documentato un pagamento parziale in favore degli eredi e del procuratore. I ricorrenti, dando atto del versamento, hanno contestato la residua esposizione debitoria. L’amministrazione ha eccepito la violazione dei doveri di correttezza e ha chiesto il rinvio della trattazione, opposto dalla controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, poiché i ricorrenti hanno indicato le somme ancora pretese con i relativi prospetti nei termini del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e il Comune ha replicato nel merito. Accerta quindi che la sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, con decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Sul quantum, il Tribunale ricostruisce gli accessori secondo il criterio della sentenza ottemperanda: sulla parte di indennità tardivamente corrisposta spettano solo gli interessi legali, non risultando la rivalutazione superiore al tasso legale; sulla residua somma spetta la maggiore fra interessi e rivalutazione. Ne deriva un credito degli eredi pari a € 585,42, inferiore a quello prospettato dai ricorrenti, per differenza tra somma complessivamente dovuta e importo versato.
Residua inoltre il credito del difensore antistatario per rimborso delle spese di notifica e interessi legali sulle spese processuali, poiché non risulta alcuna accettazione del pagamento con rinuncia alle maggiori somme. Il Collegio dichiara conseguentemente l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario nel termine di novanta giorni e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta, con poteri di allocazione in bilancio e reperimento delle somme, precisando che l’esaurimento dei fondi non è legittima causa di impedimento.
Quanto all’astreinte, la domanda è respinta: le note difficoltà di adempimento legate alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. sulla scorta di TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 81 del 2024 e TAR Umbria, sez. I, n. 782 del 2023, integrano ragioni ostative sufficienti a escluderne l’applicazione. È invece esclusa la violazione della buona fede, non essendovi prova della conoscenza della delibera di riconoscimento del debito prima della notifica e non essendo preclusa la notificazione del precetto.
Nota della Redazione
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