Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per iniquità (TAR Calabria n. 1392 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’assenza di prova contraria gravante sull’amministrazione, dichiara l’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria e assegna un termine per provvedere, con nomina di Commissario ad acta in caso di inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta automaticamente: il giudice può negarla quando risulti iniqua, segnatamente perché la condanna già comprende gli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il titolo esecutivo giudiziale non opposto, divenuto definitivo, costituisce giudicato azionabile davanti al giudice amministrativo nei confronti dell’ente pubblico debitore.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, con decreto ingiuntivo n. 184 del 28 marzo 2023, aveva condannato il Comune di Petronà al pagamento in favore di una società, in amministrazione giudiziaria, della somma di euro 11.840,22 oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese della procedura, con distrazione in favore del procuratore.
Il decreto non era stato opposto e, divenuto esecutivo, era stato notificato nel giugno 2023. Non ottenendo il pagamento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento e, altresì, la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora per il ritardo successivo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Il titolo posto a fondamento della pretesa è una decisione giurisdizionale passata in giudicato, della quale è stata data prova documentale insieme alla notificazione.
L’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al decreto. Da qui l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di adempimento, detratto quanto già eventualmente corrisposto, con termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Il Tribunale ha poi esaminato la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Richiamando il consolidato orientamento dello stesso TAR (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 4), ha ritenuto la richiesta non meritevole di accoglimento, perché la misura risulterebbe iniqua considerato che la pretesa già produce gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.
In caso di inerzia oltre il termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il segretario comunale di Mesoraca, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente, per dare esecuzione al giudicato e corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, con liquidazione in separato decreto.
Le spese del giudizio sono state liquidate come da dispositivo e poste a carico del Comune, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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