Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa con interessi già dovuti (TAR Calabria n. 1391 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente la pretesa creditoria accertata dal titolo esecutivo, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento, nominando in caso di inerzia il commissario ad acta. L’amministrazione che non provi l’integrale esecuzione del giudicato resta inadempiente, poiché la prova dell’avvenuto pagamento grava su di essa. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va concessa quando siano già dovuti gli interessi di mora secondo il d.lgs. n. 231/2002, perché la relativa condanna risulterebbe iniqua. Le spese sostenute dopo l’emissione del titolo e funzionali alla soddisfazione del credito sono poste a carico dell’amministrazione soccombente. La condanna alle spese del giudizio può essere pronunciata d’ufficio anche in assenza di esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato il Comune debitore al pagamento, in favore di una banca, di una somma a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato poi notificato.
Dopo la notifica l’ente ha eseguito un pagamento parziale. La banca ha quindi adito il TAR per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento del residuo, degli interessi maturati e delle spese esecutive successive, oltre alla condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in primo luogo il contenuto del titolo esecutivo e ne rileva la definitività. Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata in sede giurisdizionale.
La parte ricorrente quantifica il credito residuo in una somma a titolo di sorte capitale, oltre interessi e rimborso delle spese di lite. L’amministrazione, non costituita, non ha dato prova di avere eseguito per intero il provvedimento. Il Tribunale sottolinea che si tratta di un onere probatorio gravante sull’ente. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo, da ultimo la sentenza della Sezione II n. 4 del 07.01.2025. La condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è negata perché risulterebbe iniqua in presenza di interessi di mora già dovuti secondo il d.lgs. n. 231/2002. La funzione satisfattiva e deterrente dell’istituto resta quindi assorbita dalla tutela risarcitoria del ritardo.
Sono invece riconosciute le spese affrontate dopo l’emissione del decreto, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito: l’imposta di registro del titolo esecutivo e le spese notarili, liquidate nelle misure indicate in motivazione. Il Tribunale assegna all’amministrazione un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale di Monterosso Calabro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Sulle spese di giudizio il Collegio pronuncia anche in assenza di espressa richiesta. Richiama la Cassazione civile, sez. VI, n. 2719 dell’11.02.2015, secondo cui la condanna alle spese, in quanto consequenziale e accessoria, può essere emessa d’ufficio in mancanza di richiesta della parte vittoriosa, salvo volontà contraria. Richiama inoltre il Consiglio di Stato, sez. III, n. 220 del 16.01.2018. Le spese sono quindi poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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