La conversione del permesso di soggiorno per studio è un’irregolarità sanabile, non un motivo di diniego (TAR Emilia-Romagna n. 1453 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro non può fondarsi esclusivamente su profili procedimentali, quali la mancata compilazione del modello VA, quando l’interessato abbia già rappresentato all’Amministrazione, in sede procedimentale, la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del diverso titolo. L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 impone di considerare le mere irregolarità amministrative come sanabili, senza che esse possano giustificare il rifiuto del rinnovo o la mancata conversione del titolo. L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 consente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro, al di fuori delle quote di ingresso, prima della scadenza del titolo e previa stipula del contratto di soggiorno o rilascio della certificazione di cui all’articolo 26 del medesimo decreto.
Il Fatto
Un cittadino straniero, frequentante un corso di laurea magistrale, impugnava il diniego della Questura di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e di conversione in permesso per motivi di lavoro. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando la mancata compilazione del modello VA e la conseguente impossibilità di attivare il procedimento di conversione. Il ricorrente, che svolgeva attività lavorativa subordinata da oltre tre anni, lamentava la violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che si trattasse di una mera irregolarità sanabile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando i principi già affermati nell’ordinanza cautelare n. 304 del 2025, con la quale era stato disposto il riesame del caso. L’Amministrazione aveva però omesso di ottemperare a tale ordine, non procedendo a una nuova valutazione della domanda di conversione. Il Collegio ha ribadito che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro, anche al di fuori delle quote di ingresso e prima della scadenza del titolo, previa stipula del contratto di soggiorno o rilascio della certificazione attestante i requisiti di cui all’art. 26 del medesimo decreto.
Il ricorrente aveva già fornito, in sede procedimentale, gli elementi relativi alla sussistenza dei presupposti per la conversione. L’Amministrazione, pertanto, non poteva limitarsi a richiamare aspetti procedimentali per negare il rilascio del titolo, dovendo invece valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali e considerare le eventuali carenze documentali come irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.
La sentenza ha annullato il provvedimento impugnato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la domanda all’esito di una completa istruttoria e di un effettivo contraddittorio procedimentale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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