La prova preselettiva prevista dal bando vincola la P.A. anche se i presenti sono inferiori al limite (TAR Puglia n. 721 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis del concorso vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, senza margini di discrezionalità, in ragione dei principi dell’affidamento e della tutela della parità di trattamento. Ne consegue che la prova preselettiva è legittimamente espletata, e l’esclusione del candidato che non la supera è immune da vizi, tutte le volte in cui il bando ne abbia condizionato lo svolgimento al superamento di una soglia di domande pervenute, a nulla rilevando il minor numero di candidati effettivamente presentatisi alla prova.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico, per soli esami, indetto dal Comune per la copertura di quattro posti di Agente di Polizia Locale, a tempo parziale al 50% e indeterminato. Superato il numero di cento domande, l’amministrazione, in applicazione dell’art. 3 del bando, disponeva lo svolgimento della prova preselettiva, riservando l’ammissione alle fasi successive ai concorrenti collocatisi fino all’ottantesima posizione. La ricorrente, esclusa all’esito della preselezione, impugnava l’esclusione, il bando e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 (che aveva di fatto abolito la preselezione nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale), nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, atteso che alla prova si erano presentati solo settantuno candidati, numero inferiore alla soglia degli ottanta ammessi alle fasi successive.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso in primo luogo la censura fondata sul D.L. n. 44/2021, rilevando che la norma invocata non ha effetto retroattivo e dispone per il futuro, mentre la procedura contestata era ad essa antecedente.
Quanto alle restanti doglianze, il Collegio ha valorizzato il carattere di lex specialis del bando di concorso, le cui regole vincolano l’amministrazione, che non può disapplicarle e non dispone di alcun margine di discrezionalità nella loro applicazione, in ossequio ai principi dell’affidamento e della parità di trattamento, come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8210 del 2025.
Nel caso di specie, l’art. 3 del bando condizionava lo svolgimento della prova preselettiva al solo dato oggettivo del superamento di cento domande di partecipazione. Tale presupposto si era verificato e, pertanto, l’amministrazione era tenuta a dare corso alla preselezione. Il Tribunale ha escluso che potesse rilevare, in senso contrario, la circostanza che alla prova si fossero presentati solo settantuno candidati, numero comunque inferiore alla soglia di ottanta prevista per l’ammissione alle fasi successive: nessuna clausola della lex specialis autorizzava il Comune ad annullare o a non espletare la prova stessa.
L’operato dell’amministrazione è stato, pertanto, ritenuto conforme al bando e immune dai vizi dedotti, con conseguente reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata della graduatoria finale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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