Ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 247 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione, purché la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e il titolo abbia valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella dimensione discendente dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, ex art. 14 d.l. n. 669/1996, opera prima dell’avvio dell’azione esecutiva. Integra i presupposti la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, salvo il documentato pagamento delle spese legali relative al giudizio definito dalla sentenza. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si costituisce per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio la causa viene trattenuta in decisione. Nel merito, il collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo con valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il giudice precisa i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il collegio verifica altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente è condannata alla rifusione, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Le spese sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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