Verifica di anomalia dell’offerta va condotta in modo globale e non parcellizzato (TAR Campania n. 4105 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità deve pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. La stazione appaltante che si limiti a sindacare isolatamente talune voci di costo, omettendo di indicare il maggior costo che ne deriverebbe e in che termini lo stesso si tradurrebbe in una fornitura in perdita, adotta una valutazione viziata. Ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023, la contestata commissione di un reato contro la pubblica amministrazione da parte dell’amministratore unico titolare di poteri di firma integra un grave illecito professionale escludente, ove la stazione appaltante non ne valuti l’incidenza sul rapporto fiduciario.
Il Fatto
Con bando pubblicato l’11 marzo 2025, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania ha indetto una gara europea per la fornitura di derrate alimentari destinate al vitto dei detenuti negli istituti penitenziari regionali, suddivisa in cinque lotti. La ricorrente, azienda attiva nel settore della ristorazione collettiva, ha presentato offerta per tutti i lotti, conseguendo il punteggio complessivo più alto sui lotti 1 e 2 e il secondo miglior punteggio sui lotti 3, 4 e 5.
All’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, il RUP ha reputato l’offerta, nel suo complesso, anomala in quanto non adeguatamente giustificata e ambigua. Il Provveditore, condividendo tali valutazioni, ha escluso la società con decreto del 16 giugno 2025. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione nel frattempo disposta a favore della controinteressata, già affidataria uscente del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato e assorbente. Muovendo dalla giurisprudenza amministrativa, ribadisce che il giudizio di congruità dell’offerta deve essere globale e sintetico, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, poiché l’obiettivo dell’indagine è l’affidabilità complessiva della proposta contrattuale.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante ha invece sindacato isolatamente singoli elementi dell’offerta — costi delle utenze, trasporto, manutenzione, derattizzazione, nutrizionista e prezzo di talune derrate — affermando che le relazioni di riscontro sarebbero state sintetiche e poco esaustive, pur a fronte di giustificazioni dettagliate. Il Collegio rileva che il RUP non ha precisato quale maggior costo sarebbe ricaduto sulla ricorrente, né ha argomentato in quali termini ponderali esso si sarebbe tradotto in una fornitura in perdita, né ha indicato i parametri di raffronto utilizzati.
Il Tribunale evidenzia inoltre profili di contraddittorietà e apoditticità. Quanto al costo del pane, la contestazione appare strumentale, poiché il prezzo indicato risulta congruo. Le censure sulla quantificazione delle spese di derattizzazione appaiono marginali rispetto al valore dell’appalto. La scelta di inquadramento del nutrizionista attiene alla libertà organizzativa dell’impresa. La stazione appaltante non ha considerato le economie di scala di cui l’operatore dispone.
Accolto il ricorso principale, il Collegio accoglie anche i primi motivi aggiunti, rilevando che l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata risente di illegittimità derivata dall’esclusione annullata. È invece infondato il ricorso incidentale: l’omessa allegazione del solo file Excel, i cui dati emergono dai documenti PDF sottoscritti, non inficia la regolarità dell’offerta economica.
Infine, il Collegio accoglie i motivi aggiunti del 7 novembre 2025. Il DGUE della controinteressata attestava che il P.M. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’amministratore unico, socio al 50% e titolare di tutti i poteri di firma, per frode in pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. Ai sensi dell’art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, la richiesta di rinvio a giudizio, quale atto ex art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen., costituisce mezzo di prova adeguato. La stazione appaltante non ha svolto alcuna valutazione sull’incidenza della condotta sul rapporto fiduciario, né risultano misure di self cleaning. L’aggiudicazione è pertanto annullata.
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Nota della Redazione
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