Divieto di animali in spiaggia: fumus per la sospensione cautelare (TAR Calabria n. 395 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora legittima la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale che introduce un divieto generalizzato di condurre o far permanere animali sulle spiagge libere del litorale comunale. La compressione della libertà di circolazione con animali, in assenza di una adeguata valutazione degli interessi coinvolti, deve essere riesaminata dal giudice amministrativo. La pendenza della stagione balneare integra il requisito dell’urgenza, rendendo necessario l’intervento cautelare a tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Stalettì ha disciplinato l’utilizzo delle spiagge libere, limitatamente all’art. 4, comma o), che vieta di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sull’intero litorale comunale. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare, deducendo la lesione dei propri scopi statutari e degli interessi dei soggetti che fruiscono delle spiagge con animali. L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. La domanda cautelare è stata discussa nella camera di consiglio del 29 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda cautelare si presti ad accoglimento, valorizzando entrambi i presupposti dell’art. 55 cod. proc. amm. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha richiamato le proprie precedenti pronunce, che hanno già avuto occasione di scrutinare la legittimità di analoghe limitazioni alla presenza di animali sulle spiagge libere. Il riferimento a detti precedenti indica l’esistenza di un quadro giurisprudenziale consolidato, idoneo a fondare una valutazione di non manifesta infondatezza delle censure proposte contro il divieto generalizzato.
L’accoglimento cautelare si fonda inoltre sulla sussistenza del periculum in mora, ritenuto connesso alla stagione balneare in corso. L’efficacia immediata del divieto, destinato ad applicarsi durante il periodo di maggiore fruizione del litorale, avrebbe determinato un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, rendendo necessario anticipare gli effetti della tutela in attesa della decisione di merito. Il Collegio ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposizione oggetto di contestazione.
Sul piano processuale, il Tribunale ha compensato le spese della fase cautelare, non essendosi la controparte costituita, e ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito al 15 dicembre 2026. La decisione assume rilievo perché riconosce, sia pure in via sommaria, l’illegittimità di un divieto indiscriminato che non bilancia le ragioni della tutela degli animali con le esigenze di igiene e sicurezza pubblica che giustificano l’esercizio del potere regolamentare dell’ente locale.
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Nota della Redazione
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