Ottemperanza al giudicato e poteri sostitutivi del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3554 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo è ritualmente incardinato una volta accertata l’esecutorietà del titolo, la sua notifica e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Non sussistendo alcun motivo giustificativo dell’adempimento parziale, va affermato l’obbligo dell’Ente di dare integrale esecuzione al titolo inoppugnabile, per la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per spese e competenze di causa. Esperito inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con conseguente condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese del giudizio.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Messina aveva condannato il Comune intimato al pagamento, in favore della società ricorrente, di una somma a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e ulteriori accessori. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo a seguito di mancata opposizione ed era stato notificato all’Ente.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione aveva effettuato pagamenti parziali, riducendo il credito azionato. Non essendo intervenuta l’integrale esecuzione del titolo, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento del residuo anche a mezzo di commissario ad acta, con vittoria di spese. L’Ente, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la rituale instaurazione della procedura. Alla luce della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo e della sua notifica, la procedura è stata ritenuta correttamente incardinata. È stato altresì accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.
Su queste premesse il Tribunale ha escluso l’esistenza di motivi giustificativi dell’adempimento solo parziale posto in essere dall’Ente intimato. Ne ha fatto derivare la persistenza dell’obbligo di dare completa ottemperanza al titolo ormai inoppugnabile.
L’obbligo è stato affermato per il debito residuo, sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa. Al Comune è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione per eseguire il provvedimento, al netto dei pagamenti parziali già effettuati.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Taormina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità. Il Commissario provvederà, sotto la propria personale responsabilità, entro il successivo termine di novanta giorni, su istanza della parte interessata. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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