VIA termini perentori impongono conclusione del procedimento (TAR Sicilia n. 3553 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama espressamente agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. Il loro decorso senza alcun provvedimento integra il silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.. L’obbligo di provvedere sussiste anche in assenza di una norma specifica, quando l’istanza del privato non sia pretestuosa o abnorme, e permane anche se l’Amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata. L’ordine di concludere il procedimento lascia impregiudicato il merito della decisione, di accoglimento o di diniego. Il carattere perentorio è coerente con il favor per le fonti energetiche rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto al MASE, con nota del 28 dicembre 2022, il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrovoltaico di potenza pari a 64,69 MW con accumulo integrato, da realizzarsi in provincia di Enna, con opere di connessione alla rete.

Dopo la pubblicazione dell’avviso e la chiusura della seconda fase di consultazione pubblica in data 6 giugno 2024, il procedimento è rimasto privo di esito. Non risultano acquisiti né i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC né quelli della Soprintendenza competente. Con diffida del 20 marzo 2025 la società ha sollecitato l’adozione dei provvedimenti; quindi ha proposto ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui il silenzio-inadempimento non coincide con qualsiasi inerzia, ma si configura quando l’Amministrazione non conclude nel termine dovuto un procedimento già avviato o non evade un’istanza del privata volta all’esercizio di pubblici poteri (Cons. Stato, sez. II, n. 738 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022). Per la configurabilità dell’inadempimento occorre la violazione di un preciso obbligo di provvedere, che discende dalla legge, dai principi generali o dalla peculiarità della fattispecie.

La Corte richiama l’art. 2 legge n. 241/1990 e i principi di correttezza e buon andamento: sorge in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto, anche per apprestare la tutela giurisdizionale (TAR Sicilia, sez. I, n. 2499 del 2024; TAR Calabria, sez. II, n. 742 del 2024; TAR Sardegna, sez. I, n. 342 del 2024). L’obbligo persiste anche quando l’istanza sia ritenuta irricevibile o infondata (Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023).

Nel caso concreto vengono in rilievo i tempi e le modalità previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006 e il menzionato art. 25, comma 7: i termini della VIA sono perentori, in coerenza con il favor per le rinnovabili, anche alla luce del Regolamento (UE) 2022/2577 che ne sancisce il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 529 del 2025; TAR Sardegna, sez. I, n. 310 del 2025; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2501 del 2025).

Sul piano delle competenze, il Collegio precisa che in Sicilia la tutela del paesaggio è esercitata dalla Regione tramite le Soprintendenze regionali (C.G.A., n. 648 del 2022) e che per la VIA statale le funzioni del Ministero della Cultura spettano all’Assessorato regionale dei beni culturali, anche per il concerto ex art. 25, commi 2 e 2-bis (C.G.A., nn. 677 e 678 del 2024).

Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina al MASE di adottare, entro cento giorni, il provvedimento espresso conclusivo, e all’Assessorato di esprimere il parere di spettanza, potendo operare il meccanismo dell’art. 17-bis legge n. 241/1990. Resta impregiudicato il merito. Nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, con esclusione del compenso per onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; condanna il Ministero alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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