Scheda valutativa: la revisione peggiorativa richiede motivazione specifica (TAR Marche n. 686 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di documentazione caratteristica dei militari, la divergenza di giudizio espressa dal revisore rispetto al compilatore, quando cada su voci specifiche e si traduca in un giudizio peggiorativo, impone una motivazione specifica. Il revisore che non sia il superiore gerarchico a contatto quotidiano con il valutato deve esternare, ancorché in modo sintetico, le ragioni della divergenza, a pena di contraddittorietà dei giudizi. L’obbligo di astensione del valutatore, invece, non opera automaticamente per la sola pendenza di un procedimento penale poi archiviato, né per lo svolgimento di un procedimento disciplinare, in assenza di fattori o indici oggettivi che dimostrino la compromissione della serenità di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa n. d’ordine 07, relativa al periodo 10 dicembre 2023 – 22 luglio 2024, notificatagli il 19 dicembre 2024. Il compilatore, comandante di Stazione, aveva attribuito il giudizio finale di “Superiore alla Media” e rendimento “Molto Buono”. Il revisore, comandante di Compagnia, in discordanza, ha modificato cinque voci e concluso con qualifica finale “nella media” e rendimento “Soddisfacente”.
Il ricorrente deduce due motivi: la violazione dell’obbligo di astensione da parte del revisore, che lo aveva deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a procedimento disciplinare; l’illogicità e carenza di motivazione del giudizio peggiorativo, non supportato da concreti episodi verificati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende il primo motivo. L’obbligo di astensione del valutatore sussiste nei casi previsti dalla legge, non ricorrenti perché nessuna inchiesta formale è stata avviata, oppure a fronte di fattori o indici oggettivi che, secondo la comune esperienza, dimostrino che il giudizio non possa essere sereno. Non basta la pendenza di un procedimento penale, tanto più se archiviato, né la circostanza che il valutatore non abbia mai assunto la qualità di persona offesa.
Il Tribunale richiama il principio per cui gli indici sintomatici dell’opportunità di astensione devono essere particolarmente significativi, perché esiste un interesse pubblico a che la valutazione sia resa dai superiori che lavorano a stretto contatto con il valutato. La censura si fonda, inoltre, su una congettura: non si comprende perché i giudizi resi nell’ambito dell’indagine penale dovessero essere negativi, essendo il procedimento archiviato. Il revisore ha partecipato solo agli interrogatori di garanzia, mentre le indagini, su delega dell’autorità giudiziaria, sono state svolte dal Nucleo operativo radiomobile.
Il secondo motivo è accolto. La valutazione caratteristica, espressione di discrezionalità tecnica, gode di amplissima discrezionalità e non richiede diffusa motivazione, salvo i casi di valutazione “estremistica”. Tuttavia, il superiore più lontano dall’oggetto della valutazione, per contraddire il giudizio del soggetto a contatto quotidiano con il valutato, deve esternare, sia pure sinteticamente, le ragioni della divergenza. In difetto, i giudizi risultano contraddittori, senza ragione intelligibile per il valutato, che non comprende come migliorare, né per il Giudice, chiamato al riscontro di ragionevolezza.
Il Collegio riafferma il principio secondo cui, nella compilazione della scheda valutativa, la divergenza di giudizio in fase di revisione impone, ai sensi dell’art. 6, d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, una motivazione specifica quando il dissenso cada su voci specifiche, con riferimento anche ai non ufficiali.
Il ricorso è dunque accolto e la scheda valutativa è annullata. Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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