Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3319 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., il ricorso proposto con procura alle liti rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, quando la procura non rechi in sé gli elementi identificativi della controversia, quali l’autorità giudiziaria adita e l’oggetto del giudizio. La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, sicché la sua allegazione in copia informatica al messaggio di posta elettronica certificata non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né può trovare rimedio nell’istituto dell’errore scusabile, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L’Amministrazione non aveva adempiuto e la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora e alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. Preliminarmente, il Collegio ha chiarito che la mancata presenza del difensore in camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in caso di questione rilevata d’ufficio, poiché l’assenza comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio.
Nel merito, il Collegio ha aderito all’orientamento della Sezione secondo cui è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata su un documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e notificata in copia informatica alla controparte. La procura in esame non indicava il Tribunale adito né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, risultando assolutamente generica e inidonea.
La Corte ha evidenziato che l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede la procura speciale, la quale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità davanti alla quale proporre il giudizio e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. L’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, che assorbe il requisito della specialità dal contesto documentale unitario, non è estensibile all’ipotesi di procura su foglio separato analogico allegata a un ricorso nativo digitale: la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, da rinvenirsi inderogabilmente al momento della sua proposizione. Parimenti, non è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., avendo la pronuncia dell’Adunanza plenaria semplicemente confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso, notificato il 17 febbraio 2026, successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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