Accesso agli atti sanitari strumentale alla difesa e silenzio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 1803 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, la nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella richiesta per l’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, quale utilità per la cura di un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla disponibilità del documento, non necessariamente finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso sia preordinato all’utilizzo in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda sottostante né sulla rilevanza degli atti richiesti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso si valuta perciò in astratto, con consistenza autonoma rispetto allo scopo ultimo perseguito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricevuto dall’ASP una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. Per difendersi, presentava il 10 novembre 2025 istanza di accesso ad una serie di documenti: l’autocertificazione richiamata nell’atto di addebito, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto o connesso.

Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio l’ASP ha osteso solo parte della documentazione, continuando a non esibire l’autocertificazione e gli altri atti richiesti. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che subordina l’esercizio del diritto di accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui tale situazione è nozione diversa e più ampia rispetto alla legittimazione all’impugnativa.

Ne deriva che la legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. L’accesso è configurato come interesse ad un bene della vita autonomo rispetto alla situazione che legittima l’impugnazione dell’atto.

Il Tribunale aderisce così ad una nozione ampia di strumentalità: la domanda ostensiva deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla disponibilità del documento, senza che si imponga la sua esclusiva finalizzazione all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Vengono richiamati Cons. Stato sez. VI n. 2269 del 2017 e Cons. Stato sez. III n. 1978 del 2016. Quando poi l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, è precluso al giudice amministrativo ogni apprezzamento sulla fondatezza della domanda o sulla rilevanza degli specifici documenti, valutazione rimessa al giudice della causa.

Applicando tali principi, il ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato e il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione da tutelare. Quanto alla mancata ostensione integrale, il Collegio, rilevata la mancata costituzione dell’ASP e il suo silenzio, ritiene provato l’assunto, richiamando CGARS n. 703 del 2011 in tema di prova del fatto non specificamente contestato.

Il ricorso è pertanto accolto: si ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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