Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2837 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’accertamento del giudicato e la persistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione giustificano l’ordine di esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora un Commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando, per il tempo trascorso e l’entità della somma, non ricorrano i presupposti per la relativa liquidazione.
Il Fatto
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., notificato e depositato il 9 aprile 2025, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4473/2023 del 21 dicembre 2023. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperare, la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si è costituita con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e va accolto. Sul piano formale il Collegio rileva la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, la parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il Collegio ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il termine per l’adempimento è fissato in centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.
Al termine delle operazioni il Commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sulle incombenze realizzate, precisandosi che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. È invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione del titolo esecutivo e dell’entità della somma da accreditare, non ne ricorrono i presupposti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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