Inottemperanza parziale e obbligo di pagare gli accessori nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2976 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parziale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, limitata al pagamento della sola sorte capitale, non integra la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., né estingue l’interesse del creditore all’esatta e integrale attuazione del dictum. L’obbligo di dare esecuzione al giudicato sussiste sia per la sorte capitale sia per gli oneri accessori, essendo dovute tutte le somme accessorie e le spese funzionali all’ottemperanza che abbiano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Ne consegue che, in caso di adempimento tardivo e parziale intervenuto solo dopo la notifica del ricorso in ottemperanza, l’Amministrazione deve essere condannata a provvedere al calcolo e alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ne dichiarava il diritto al beneficio economico della “Carta del docente” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero ad accreditare l’importo di Euro 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e dell’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione del titolo e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, in epoca successiva alla notificazione del ricorso, l’Amministrazione aveva attivato la “Carta del docente”, accreditando l’importo nominale di Euro 1.000,00 in linea capitale. Tuttavia, il Ministero non aveva provveduto al calcolo e all’accredito degli oneri accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) espressamente riconosciuti nel dispositivo della sentenza del Giudice del Lavoro.
Il Collegio ha quindi escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto la pretesa creditoria non poteva ritenersi pienamente soddisfatta in presenza di un persistente inadempimento sugli accessori. Il Tribunale ha precisato che l’obbligo di dare esecuzione al giudicato sussiste sia per la sorte capitale sia per gli oneri accessori, essendo dovute tutte le somme che trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
La parziale esecuzione del comando giudiziale, infatti, non estingue l’interesse della ricorrente a conseguire l’esatta e integrale attuazione del dictum giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, provvedendo al calcolo e alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 1.000,00, dalla data del diritto all’accredito fino al concreto soddisfacimento della sorte capitale. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con espressa esclusione di alcun compenso trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Quanto alle spese, il Collegio, tenuto conto che l’adempimento tardivo e parziale è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso, ne ha disposto la condanna alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.