Revoca abilitazione Entratel e visto di conformità: distinte discipline (TAR Emilia-Romagna n. 1362 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (Entratel) è disciplinata esclusivamente dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998, senza che il D.M. n. 164/1999 ne abbia ampliato l’ambito applicativo. L’art. 25 del D.M. n. 164/1999 ha natura meramente procedimentale e non introduce alcuna autonoma causa di revoca, né è consentita un’interpretazione estensiva o analogica di norme dal contenuto sanzionatorio. L’abilitazione al visto di conformità e quella all’accesso a Entratel costituiscono atti autonomi, con requisiti e condizioni di revoca differenti: l’inibizione dal rilascio del visto di conformità permane legittima quando difetti il requisito di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. n. 164/1999, per violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria.
Il Fatto
Un professionista ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna aveva disposto la sua inibizione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel. L’Amministrazione aveva motivato il provvedimento richiamando il sopravvenuto difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 8 del D.M. n. 164/1999, per la pendenza di un procedimento penale e per l’esistenza di debiti erariali derivanti in buona parte da omessi versamenti IVA. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento sotto molteplici profili, deducendo in particolare l’estraneità del D.M. n. 164/1999 alla disciplina revocatoria dell’abilitazione Entratel, la mancata sussistenza dei presupposti per l’inibizione al visto e vizi procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4674 del 2025 e dal C.G.A.R.S. n. 270/2025. La revoca dell’abilitazione al servizio Entratel può trovare fondamento solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998. Le disposizioni del D.M. n. 164/1999, in particolare l’art. 25, hanno natura procedimentale e non contemplano autonome cause di revoca dell’abilitazione telematica; né tale potere può derivare da un’applicazione analogica, trattandosi di norme sanzionatorie. Non sussiste inoltre una corrispondenza biunivoca tra le due abilitazioni, che restano disciplinate in modo autonomo. Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente alla revoca dell’accesso a Entratel.
Il Collegio ha invece respinto le censure avverso l’inibizione al rilascio del visto di conformità, ritenendo correttamente integrato il requisito negativo di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. n. 164/1999. I debiti erariali, pari a complessivi euro 23.969,15 e relativi a violazioni protrattesi per un arco temporale superiore a venti anni, sono stati considerati dal giudice di gravità tale da integrare la fattispecie, con particolare riferimento agli omessi versamenti IVA, per i quali i tre carichi principali ammontano ad euro 14.422,72. Il Collegio ha inoltre rilevato che il debito residuo alla data del 21.8.2025 risultava di euro 11.741,05, superiore a quanto indicato dal ricorrente, e che il ricorso alla definizione agevolata non elide il disvalore della violazione né il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Quanto alla violazione dell’art. 21 del D.M. n. 164/1999, il TAR ha rilevato che il professionista ha omesso di comunicare all’Agenzia delle Entrate il venire meno dei requisiti soggettivi, come richiesto dal comma 3 della disposizione, che impone la comunicazione entro trenta giorni delle variazioni degli elementi dichiarati. Infine, il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla notifica del provvedimento a mezzo raccomandata, osservando che tale modalità non vizia l’atto quando, come nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento sia stata effettuata a mezzo PEC e la notifica sia andata a buon fine. Il ricorso è stato conseguentemente accolto in parte, con annullamento parziale del provvedimento e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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