Premio antiesodo agli ufficiali piloti solo con ferma volontaria biennale (TAR Marche n. 433 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il premio di cui all’art. 1803 del D.Lgs. n. 66/2010 — c.d. codice dell’ordinamento militare — spetta esclusivamente agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo che siano stati ammessi dall’Amministrazione e che abbiano effettivamente contratto una o più ferme volontarie biennali di cui all’art. 966 del D.Lgs. n. 66/2010. Il beneficio non è una misura premiale generale della permanenza in servizio: esso remunera la scelta volontaria del militare in possesso del brevetto di pilota di autolimitare la facoltà di congedarsi, rimanendo nell’aviazione militare invece di esodare verso quella civile. La mera circostanza di essere rimasti in servizio fino al congedo naturale, o di aver contratto una rafferma biennale a titolo diverso, non integra il requisito di legge. Ne consegue che la questione dell’equiparabilità del brevetto di pilota di elicottero rilasciato dall’Aeronautica a un ufficiale dell’Esercito diventa recessiva quando difetti l’ammissione alla ferma volontaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio permanente effettivo dal 1993 e in congedo assoluto per infermità dal gennaio 2022, ha presentato istanza al Ministero della Difesa per ottenere i benefici economici dell’art. 1803 del D.Lgs. n. 66/2010, invocando anche l’art. 2261, comma 1°, del D.Lgs. n. 66/2010. L’istanza era sostenuta dal possesso del brevetto militare di pilota di elicottero conseguito presso l’Aeronautica nel 1992.
Il Comandante del reggimento di appartenenza ha denegato la richiesta per carenza dei requisiti normativi. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Marche, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per insufficienza e illogicità della motivazione, erronea applicazione dell’art. 1803 e eccesso di potere, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 6766/2021 su fattispecie asseritamente analoghe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto degli artt. 966 e 1803 del c.o.m. nella versione vigente al tempo del diniego. L’art. 1803 riconosce il premio agli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota militare “ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’articolo 966”. Tale ultima norma, a sua volta, ammette alla ferma volontaria biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età, gli ufficiali che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio.
Da qui il principio: il beneficio presuppone una domanda di ammissione, un provvedimento formale di ammissione e l’effettiva stipula della ferma. Solo la presenza di questo vincolo volontario giustifica le misure economiche prestabilite per ciascun biennio effettivamente svolto.
Il Tribunale rileva che il ricorrente concentra le censure sull’equiparabilità del brevetto di pilota di elicottero rispetto a quelli rilasciati ai piloti dell’Aeronautica e della Marina. Ma tale profilo costituisce solo uno degli elementi posti a base del diniego. Non viene contestata l’assenza dell’altro requisito, ossia l’ammissione alla ferma volontaria biennale. La rafferma biennale richiamata nel provvedimento impugnato risulta contratta a titolo diverso, in qualità di vincitore del concorso interno per ufficiali di complemento, e non come ferma ex art. 966.
Il militare, inoltre, non documenta alcuna intenzione di allontanarsi dall’Esercito: la sua permanenza in servizio fino al congedo naturale non dimostra la volontà di fuoriuscire dall’Amministrazione, che la norma collega a precise domande di ammissione alla ferma. La finalità della misura è incentivare e compensare la decisione di autolimitare la facoltà di congedo; essa non premia in senso generale chi si è trattenuto in servizio. Per queste ragioni la questione dell’equiparabilità del brevetto e quella dell’estendibilità degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 6766/2021 risultano recessive e fuori fuoco.
Il Collegio sottolinea infine l’eccezionalità della misura e la necessità di attenersi ai presupposti rigorosamente previsti dal Legislatore, che non consentono interpretazioni estensive. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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