Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1660 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia costituito da sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione soccombente, e sia infruttuosamente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario, ove questi sia un dipendente pubblico nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, si intende compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. La trasmissione degli atti alla Procura contabile risponde a profili di danno erariale potenzialmente connessi alla condotta inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea — Sezione Lavoro — pubblicata il 18.09.2025 e passata in giudicato il 21.10.2025, con la quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La vicenda sottostante riguarda la spettanza del bonus cd. “carta docente” per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa ottemperanza. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata al Ministero soccombente in data 18 settembre 2025.
Alla data di proposizione del ricorso — 20 febbraio 2026 — risultava infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato di aver omesso di dare esecuzione al giudicato. L’accoglimento della domanda consegue pertanto a un accertamento pacifico dell’inadempimento.
Il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di provvedere al pagamento delle spese di lite, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso commissariale, il Tribunale ne esclude la liquidazione autonoma: poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono determinate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetta a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.M., e ulteriormente ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali su tutto il territorio nazionale. Resta ferma la rifusione del contributo unificato. Il Tribunale dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.
Nota della Redazione
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