Daspo antirissa: illegittima l’estensione del divieto a tutta l’area circostante il luogo del reato (TAR Lombardia n. 3933 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, il c.d. “daspo antirissa” può essere legittimamente emanato anche in presenza di una semplice denuncia per uno dei reati ivi indicati, senza che sia necessaria una precedente condanna o un secondo episodio delittuoso. Costituisce, invece, condizione di legittimità del provvedimento che il divieto di accesso riguardi unicamente i pubblici esercizi e i locali di pubblico trattenimento “specificamente individuati” in ragione del collegamento funzionale con i luoghi in cui i fatti sono stati commessi o con le persone alle quali il prevenuto si associa. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che inibisca l’accesso e lo stazionamento a tutti gli esercizi ricadenti in un’area oggettivamente vasta, senza che tali luoghi abbiano concreta attinenza con il sito in cui la condotta oggetto di denuncia si è realizzata, difettando la necessaria valutazione di proporzionalità tra l’ampiezza della zona interdetta e i luoghi dei fatti.
Il Fatto
La ricorrente, una studentessa universitaria, impugnava il provvedimento con cui il Questore le aveva vietato, per un anno, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, locali di trattenimento) ricadenti in un’ampia area del centro cittadino, perimetrata da numerosi toponimi.
Il provvedimento traeva origine dai disordini verificatisi in occasione di un corteo non preavvisato, nel corso del quale la ricorrente era stata denunciata per aver imbrattato con vernice rossa il bassorilievo di un monumento storico. La misura era stata motivata con la dedotta pericolosità sociale della donna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, ravvisando nella fattispecie le “particolari esigenze di celerità” che legittimano la deroga ex art. 7 legge n. 241/1990. La Questura aveva adeguatamente indicato le ragioni di urgenza, connotate da “urgenza in re ipsa” per giurisprudenza consolidata in materia.
Parimenti infondato è risultato il secondo motivo: la norma non richiede che il destinatario abbia subito una condanna o due denunce, essendo sufficiente la semplice denuncia per uno dei reati indicati dall’art. 13-bis d.l. n. 14/2017. La valutazione prognostica del pericolo per la sicurezza, inferita dalla condotta (imbrattamento di un monumento in centro, durante un corteo con 15.000 persone presenti), è stata giudicata logica e non irragionevole.
Accolto, invece, il terzo motivo. Il Collegio ha richiamato le precisazioni della Corte costituzionale n. 20/2026, secondo cui il divieto concerne solo i locali “specificamente individuati” in ragione dei luoghi dei fatti o delle persone associate, nonché l’orientamento del Consiglio di Stato, che esclude la misura quando manchi una connessione sostanziale tra la condotta e la frequentazione di pubblici esercizi. Nella specie non è mancato il nesso funzionale tra la condotta e i luoghi, ma è mancata una valutazione di proporzionalità tra le zone, eccessivamente ampie, vietate e il sito in cui i fatti si sono verificati, stante l’estensione dell’interdizione anche a luoghi assai distanti. Il sacrificio imposto, pur non integrando una restrizione della libertà personale, eccede la finalità prevenzionale della norma.
Il ricorso è stato, pertanto, parzialmente accolto, con annullamento del provvedimento nei limiti indicati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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