Ottemperanza al giudicato civile e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 32 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un giudicato civile, l’intervenuto pagamento in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, ma non esonera l’Amministrazione dal pagamento delle spese di lite. Queste vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, dovendosi verificare se, in assenza del sopravvenuto adempimento, la domanda sarebbe stata accolta. La non contestazione dei fatti costitutivi, desumibile dall’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm., consente di accertare l’inerzia dell’Amministrazione e di porre le spese a suo carico, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La sentenza civile era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. In pendenza del giudizio, con istanza di passaggio in decisione, la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento, chiedendo comunque la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’ottemperanza è intervenuta in corso di causa, dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse all’esecuzione del giudicato.

Sul regolamento delle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero. L’Amministrazione, pur regolarmente costituita, non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito dell’iniziativa giudiziale. Opera quindi il principio di non contestazione, ricavabile dall’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, che avrebbero condotto all’accoglimento della domanda in assenza del pagamento: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, nonché per l’esito della controversia. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Tribunale ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale. Ha quindi disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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