Scomputo corridoi camere albergo e mutamento di destinazione d’uso (TAR Lombardia n. 986 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo scomputo dei corridoi ai piani delle camere dal calcolo della superficie lorda, previsto dalla disciplina regionale e dal PGT di Milano a favore delle strutture alberghiere, presuppone il mantenimento della destinazione alberghiera dell’immobile. Ove l’intervento comporti un mutamento di destinazione d’uso con cessazione dell’attività ricettiva, viene meno la ratio della normativa agevolativa e trova applicazione la regola generale, che impone di calcolare la SL esistente e la SL di progetto con i medesimi parametri. La circostanza che l’edificio sia stato adibito ad albergo prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2017 non estende la facoltà di calcolo differenziato oltre il perimetro della destinazione ricettiva effettivamente conservata. Non sussiste disparità di trattamento, poiché la disciplina persegue una finalità di promozione dell’attività alberghiera e non altera in senso peggiorativo il regime dei calcoli per gli immobili già realizzati.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile nel centro storico di Milano, adibito ad attività alberghiera sin dagli anni Trenta del secolo scorso, presentava al Comune una SCIA per interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione con ricalcolo della superficie lorda in applicazione della disciplina regionale, accompagnati dal cambio d’uso da ricettivo a direzionale. Nel calcolo, la società computava i corridoi ai piani delle camere nella SL esistente e li scomputava in quella di progetto.
All’esito dell’istruttoria tecnica, il Comune diffidava la proprietà dall’iniziare le opere, rilevando che il criterio di calcolo adottato sarebbe stato giustificabile solo in caso di mantenimento della destinazione alberghiera. La società impugnava l’atto e, in via subordinata, la norma delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole che regola il computo dei corridoi nelle strutture ricettive esistenti. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina regionale e comunale sugli interventi edilizi riguardanti gli immobili adibiti ad albergo. L’art. 2, comma 8, della legge regionale n. 7 del 2017 prevede che i PGT non computino nella SL, per le strutture alberghiere, i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. La finalità è di agevolare l’attività alberghiera.
Il PGT di Milano ha recepito tale previsione, qualificando come superficie accessoria i corridoi ai piani delle camere delle strutture ricettive alberghiere. Per gli alberghi realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il calcolo della SL originaria e di progetto avviene con criteri differenti, in deroga alla regola generale dell’omogeneità dei parametri. Per le strutture già esistenti, il PGT ha introdotto un’ulteriore norma di promozione, ammettendo che i corridoi siano compresi nella SL esistente ed esclusi da quella di progetto.
Il Tribunale sottolinea che la facoltà di calcolo differenziato presuppone che la destinazione alberghiera sia conservata. In caso di mutamento di destinazione d’uso viene meno la ratio della normativa locale, che ha tenuto conto della superiore legge regionale. La formulazione letterale della norma, riferita a strutture alberghiere esistenti e non a edifici già destinati ad albergo e poi dismessi, conforta questa conclusione.
Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, poiché la disciplina è finalizzata all’incentivazione dell’attività ricettiva. In difetto di tale finalità opera la normativa generale, che impone i medesimi parametri per la SL esistente e di progetto. Neppure è violato l’art. 11 delle preleggi, poiché le norme del Piano delle Regole valgono per gli interventi successivi alla sua efficacia. Quanto alla diffida, a fronte dell’errore nel computo della SL, la modifica progettuale non può che provenire dalla parte privata, non potendo l’Amministrazione sostituirsi ad essa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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