Comprova delle misure formative tramite piano sintetico: escluso il soccorso istruttorio per gli elementi dell’offerta tecnica (TAR Calabria n. 484 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che, ai fini della comprova di un sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, richiede la produzione di un piano sintetico della formazione, dal quale risultino evidenti contenuti, ore e cadenza della formazione, non è illegittima né inutile: la stazione appaltante deve poter verificare che le misure formative e informative non siano generiche e astratte, ma adeguate al servizio da espletare. La mancata produzione del documento richiesto integra una carenza sostanziale dell’offerta, attenendo alla definizione del suo contenuto; conseguentemente, non è ammesso il soccorso istruttorio, che non può sopperire alla mancanza di elementi che partecipano direttamente alla definizione dell’offerta tecnica.
Il Fatto
Una società partecipante alla gara indetta dall’Università della Calabria per l’affidamento dei servizi di vigilanza e portierato impugnava il decreto di aggiudicazione in favore della controinteressata, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La ricorrente censurava, tra l’altro, la clausola della lex specialis che imponeva ai concorrenti di produrre, per la comprova del sub-criterio A.3.1, un piano sintetico della formazione con indicazione di contenuti, ore e cadenza dei corsi; contestava i verbali di gara e gli atti di ammissione alle fasi successive dell’aggiudicataria.
Con motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava altresì la comunicazione con cui la stazione appaltante disponeva l’avvio anticipato dell’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, esaminata la domanda cautelare nella cognizione sommaria propria della fase, ha ritenuto il ricorso sfornito di fumus boni iuris. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la lex specialis richiedeva espressamente la produzione di un piano sintetico della formazione, nel quale rendere evidenti contenuti, ore e cadenza degli interventi formativi: non si trattava, quindi, di una previsione ambigua o di incerta interpretazione.
Tale clausola, ad avviso del Tribunale, non è illegittima né irragionevole. La stazione appaltante deve poter comprovare che le misure formative e informative che il concorrente si impegna ad adottare in favore del personale non siano generiche e astratte, ma effettivamente calibrate sulle esigenze del servizio. Per questo, accanto al contenuto del corso, predeterminato dall’allegato IX del d.m. 10 marzo 1998, il concorrente era tenuto a specificare come e quando la formazione sarebbe stata erogata.
Quanto all’eccezione del ricorrente, il Collegio ha distinto la fattispecie dal precedente indicato dalla parte (Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2024, n. 4122): in quel caso il curriculum vitae non prodotto non partecipava direttamente alla definizione del contenuto dell’offerta tecnica, mentre nel caso di specie il piano sintetico della formazione costituisce elemento che concorre a definire l’offerta stessa.
Da tale qualificazione discende il corollario processuale: trattandosi di elemento attinente alla determinazione del contenuto dell’offerta tecnica, non è ammesso il soccorso istruttorio, come confermato da Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2026, n. 2877. La carenza è, pertanto, insanabile e determina l’illegittimità dell’ammissione della ricorrente alle successive fasi della gara.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Università e della controinteressata e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 gennaio 2027.
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Nota della Redazione
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