Ottemperanza al giudicato e verifica in concreto della formazione estera del docente (Cons. Stato n. 5846 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la persistenza dell’obbligo di esecuzione del giudicato, ne reitera l’ordine e conforma l’attività dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero è tenuto a verificare in concreto i contenuti della formazione svolta all’estero dall’aspirante docente, raffrontando le competenze attestate con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, secondo il modello indicato dall’Adunanza Plenaria n. 18/2022. La mancata produzione documentale può essere valutata ai fini della declaratoria di non corrispondenza del titolo. In caso di ulteriore inerzia si procede alla nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente agiva per l’esecuzione della sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione VI n. 2438/2021, con cui il Ministero era stato ordinato di provvedere alla rivalutazione della posizione degli originari ricorrenti, con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Il Ministero, nell’eseguire la decisione, adottava in data 19 maggio 2022 un nuovo provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, sul rilievo del difetto di corrispondenza con l’abilitazione in “Economia” ottenuta in Bulgaria. La ricorrente impugnava quel diniego, deducendone la natura elusiva del giudicato. Con la sentenza n. 10528 del 2023 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione, onerando la ricorrente della produzione documentale e il Ministero del conseguente provvedimento finale. La ricorrente deduce di avere ottemperato, mentre l’amministrazione non adotta alcun atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il thema decidendum non attiene al merito del riconoscimento, ma alla persistenza dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato. La verifica si svolge sul piano dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., e non consente al giudice di sostituirsi alla valutazione amministrativa.

Il percorso conformativo è già tracciato nella sentenza n. 10528/2023: il raffronto prescritto non può prescindere dalla verifica dei contenuti della formazione svolta presso l’Università estera. La ricorrente è tenuta a documentare le materie trattate, gli istituti studiati, le modalità dello studio e delle prove finali, così da consentire un esame effettivo del titolo.

Il Ministero, ricevuta la documentazione, deve esaminarla e procedere al confronto tra le competenze attestate e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, al fine di accertare i requisiti per l’accesso alla professione di insegnante, eventualmente previe misure compensative. Il parametro è offerto dalla Adunanza Plenaria n. 18/2022, che impone una valutazione sostanziale e non meramente formale.

La Corte sottolinea che la mancata produzione documentale può essere valutata dal Ministero ai fini della non corrispondenza del titolo estero con la classe di concorso. Le eventuali richieste di proroga sono rimesse al Collegio, mentre le ulteriori richieste istruttorie sono ammesse solo per stretta necessità, adeguatamente motivata e per una sola volta.

Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Collegio ritiene di reiterare l’ordine di esecuzione del giudicato nei sensi illustrati nella sentenza n. 10528/2023, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di valutare anche la corrispondenza della documentazione depositata. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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