Revisione del PTOF in corso d’anno legittima se preceduta da sperimentazione (Cons. Stato n. 5668 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione del piano triennale dell’offerta formativa può intervenire anche in corso d’anno, non essendo il termine del mese di ottobre previsto dall’art. 1, comma 12, legge n. 107/2015 un limite insuperabile all’esercizio del potere di rimodulazione. La modifica dell’articolazione settimanale delle lezioni rientra nella discrezionalità amministrativa dell’istituzione scolastica, purché il procedimento sia graduato e ragionevole. Non sussiste lesione del legittimo affidamento delle famiglie quando la decisione sia anticipata da una fase di sperimentazione, adottata entro ottobre e seguita da un’ampia condivisione degli interessati, restando in ogni caso salva la possibilità di iscrizione presso altri istituti.

Il Fatto

Il ricorrente in primo grado impugnava la delibera del Consiglio di Istituto di un istituto comprensivo, nella parte in cui recepiva la revisione del PTOF per l’anno scolastico in corso e disponeva la prosecuzione della settimana corta fino al termine delle lezioni. La delibera recepiva l’esito di un sondaggio svolto tra i genitori, con ampia maggioranza favorevole sia nella scuola primaria sia nella secondaria di primo grado.

Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso sul primo motivo, ravvisando la violazione del termine di ottobre fissato dall’art. 1, comma 12, legge n. 107/2015 e la lesione dell’affidamento dei genitori sull’offerta formativa già rappresentata al momento delle iscrizioni. Il Ministero proponeva appello, ottenendo in fase cautelare la sospensione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per connessione logica e giuridica e ritiene l’appello fondato. Il punto di partenza è la constatazione che la delibera del 19 dicembre 2024 era stata preceduta dalla sperimentazione del nuovo orario, avviata entro il mese di ottobre 2024, e seguita da un’ampia condivisione delle famiglie interessate.

Il Consiglio di Stato ritiene superabile la questione, pure posta dall’appellante, della natura perentoria o ordinatoria del termine. La previsione del comma 12 consente di procedere a modifiche anche in corso d’anno e non solo prima dell’inizio dell’anno scolastico: il dato è noto prima delle iscrizioni e il procedimento di modifica deve svolgersi, come nella specie, secondo un percorso graduato e ragionevole, prima con la sperimentazione e poi con la decisione definitiva.

Nessuna violazione del legittimo affidamento al mantenimento della settimana su sei giorni è ravvisabile. Le scelte di rimodulazione degli orari rientrano nell’autonomia e discrezionalità dell’organizzazione scolastica, sono in linea con gli standard largamente adottati dagli istituti nazionali e non precludono, in caso di dissenso, la possibilità di iscrizione presso altre scuole.

La Corte valorizza inoltre la consultazione delle famiglie, avvenuta tramite la piattaforma istituzionale già in uso, secondo criteri di trasparenza. Si tratta di una consultazione informale, che non deve rispettare i rigidi parametri dei procedimenti amministrativi, ma dalla quale emerge chiaramente il favore per la modifica dell’orario settimanale.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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