L’alternatività tra ricorso straordinario e giudiziale va valutata sul rapporto sostanziale (TAR Lazio n. 12388 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera anche quando i provvedimenti impugnati siano formalmente distinti, purché sussista un’obiettiva identità dell’oggetto del contendere. La regola di concentrazione delle impugnazioni si applica sia in caso di stretta presupposizione sia in caso di mera derivazione dell’atto successivo, quando le censure riguardino il medesimo rapporto giuridico e il medesimo bene della vita. La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale non sana il vizio originario, costituendo mera prosecuzione del rimedio già proposto. Ove penda un giudizio, le censure avverso gli atti consequenziali vanno fatte valere con motivi aggiunti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore locale di servizi di media audiovisivi, aveva già impugnato dinanzi al TAR le graduatorie per l’assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione automatica dei canali nell’area tecnica Piemonte, deducendo l’illegittima collocazione della controinteressata per dichiarazioni non veritiere sui requisiti occupazionali. Successivamente aveva proposto istanza di autotutela per ottenere l’esclusione della concorrente e la riassegnazione della numerazione, avverso il cui diniego aveva esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale. Il Ministero e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del gravame per violazione del principio di alternatività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione, affermando che il principio di alternatività tra i due rimedi non richiede l’identità formale dei provvedimenti impugnati. La regola opera ogni qualvolta gli atti appartengano a sequenze procedimentali connesse e sussista un rapporto di pregiudizialità o dipendenza, dovendosi aver riguardo all’oggetto sostanziale della controversia. Una visione moderna del principio impone di rivolgersi allo stesso organo ogniqualvolta si discuta del medesimo rapporto giuridico o le censure siano riferibili allo stesso bene della vita, per evitare un inammissibile frazionamento della tutela in contrasto con l’art. 111 Cost. e con il canone di economia processuale.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva già instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale avverso le graduatorie, deducendo censure sostanzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento del successivo ricorso straordinario. Il diniego di autotutela impugnato si poneva in rapporto di stretta connessione, se non di vera e propria derivazione, con gli atti già gravati, attenendo al medesimo rapporto e al medesimo bene della vita.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. I, 13 novembre 2019, n. 2861; Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 112), secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto far valere le ulteriori censure mediante lo strumento dei motivi aggiunti nel giudizio già instaurato. La successiva trasposizione non sana il vizio originario, perché costituisce mera prosecuzione del ricorso straordinario e non consente di emendare le originarie cause di inammissibilità (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2518).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito della controversia.
Nota della Redazione
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