Ordine di demolizione al proprietario estraneo all’abuso, sanzione reale (TAR Campania n. 324 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura reale e ripristinatoria, con la conseguenza che può essere legittimamente indirizzata anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dell’abuso e che non abbia la materiale disponibilità del bene. La circostanza della estraneità alla realizzazione dell’opera e della indisponibilità del cespite è ininfluente ai fini della doverosa adozione dell’ordine demolitorio, rilevando semmai in sede di applicazione delle misure conseguenti all’inottemperanza. Viceversa, per le sanzioni ablative della proprietà — la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime — occorre un elemento soggettivo almeno colposo del proprietario, restando esclusa ogni conseguenza acquisitiva a carico del proprietario incolpevole che abbia assunto iniziative idonee a impedire l’abuso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Castel Volturno, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di demolire un fabbricato abusivo insistente su area catastalmente intestata alla medesima, già oggetto di una precedente procedura di repressione edilizia.
La vicenda trae origine da un asserito errore materiale nell’immissione in possesso di due particelle confinanti, con la conseguenza che l’opera abusiva venne realizzata da altra persona sul terreno della ricorrente. Quest’ultima ha dedotto di essere estranea agli abusi e di non avere mai avuto la disponibilità del cespite, chiedendo l’annullamento dell’ordine demolitorio e il rigetto della connessa domanda risarcitoria. Il ricorso, previa reiezione della tutela cautelare in primo grado e riforma in appello, è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il gravame. Il primo motivo, con cui la ricorrente assume di non poter essere destinataria dell’ordine demolitorio perché estranea all’abuso e priva della disponibilità del bene, è infondato. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso: la giurisprudenza amministrativa, richiamata anche nella pronuncia più recente del Consiglio di Stato n. 8422 del 30 ottobre 2025, ha costantemente affermato che la sanzione edilizia ha carattere reale e può essere indirizzata anche nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso.
Gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa e dall’eventuale buona fede del proprietario. Ne segue che l’indisponibilità materiale dell’immobile e l’estraneità alla realizzazione dell’opera sono circostanze del tutto ininfluenti rispetto alla doverosa adozione dell’ordinanza demolitoria.
Diverso è il discorso per le misure conseguenziali all’inottemperanza, ossia la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime. Rispetto a queste ultime la giurisprudenza esclude che possano essere disposte nei confronti del proprietario incolpevole, estraneo alla commissione dell’abuso, ovvero che, una volta a conoscenza del fatto, si sia adoperato per impedirlo. Il Collegio richiama in proposito la sentenza n. 110 del 7 gennaio 2022 dello stesso TAR Campania, l’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023 — che ha affermato la natura afflittiva dell’acquisizione e la necessità dell’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza — nonché la sentenza n. 3067 del 20 ottobre 2023 del TAR Sicilia, Catania.
Da tale indirizzo emerge che al proprietario non autore dell’abuso si richiede un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del detentore, al fine di evitare gli effetti sanzionatori. Pertanto, mentre l’ordine demolitorio è legittimo, la sanzione acquisitiva presuppone un elemento soggettivo almeno colposo del proprietario che la subisce. Nella specie l’adozione dell’ordinanza nei confronti della ricorrente proprietaria è stata ritenuta del tutto legittima.
Anche le restanti censure sono destituite di fondamento. Quanto al dedotto difetto istruttorio, non essendo i responsabili dell’abuso proprietari dell’area, nessun effetto acquisitivo poteva essersi prodotto in loro favore. Quanto alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, l’attività di repressione degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.