Ottemperanza inammissibile per esecuzione anteriore al ricorso (TAR Puglia n. 984 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso per l’ottemperanza del giudicato proposto quando la pubblica amministrazione abbia già dato esecuzione alla sentenza in data antecedente sia alla notifica che al deposito del ricorso stesso. L’avvenuta esecuzione, documentata dall’amministrazione e non contestata dalla parte ricorrente, priva il giudizio ottemperanza del suo presupposto funzionale, rendendo irrilevante l’eventuale persistenza di profili concernenti la quantificazione o le modalità dell’adempimento non dedotti.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto alla Carta del Docente per le annualità 2018/2019 e 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio. In assenza di adempimenti, la ricorrente notificava in data 29.12.2025 e depositava in data 01.01.2026 ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

L’amministrazione si costituiva e depositava documentazione attestante che l’esecuzione della sentenza era già avvenuta in data 16.12.2025, con accredito del voucher, ossia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente evidenziato che, in camera di consiglio, il Presidente aveva formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa la possibile inammissibilità del ricorso, stante l’intervenuta esecuzione del giudicato in data anteriore alla proposizione del ricorso stesso.

Il Collegio ha rilevato che la nota del Ministero – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 5246 del 26.01.2026, depositata dall’Avvocatura dello Stato e non contestata dalla ricorrente, comprova l’avvenuto adempimento dell’obbligo di erogazione della Carta del Docente in data 16.12.2025, antecedente sia alla notifica (29.12.2025) sia al deposito (01.01.2026) del ricorso di ottemperanza.

Sulla base di tale riscontro documentale, il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., non sussistendo al momento della proposizione del ricorso alcuna utilità conseguiibile dalla parte ricorrente.

La circostanza che l’amministrazione avesse provveduto spontaneamente all’esecuzione prima dell’instaurazione del giudizio ha privato il ricorso del suo presupposto, rendendo l’azione meramente strumentale e priva di concreta necessità di tutela. Il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese processuali, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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