L’ottemperanza è inammissibile per le sentenze autoesecutive su interessi oppositivi (TAR Lombardia n. 4160 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive e, come tali, possono essere ottemperate anche in pendenza del termine per l’appello. Il giudizio di ottemperanza è, tuttavia, inammissibile quando ha ad oggetto una sentenza cd. autoesecutiva che abbia accolto la domanda di annullamento di un provvedimento concernente interessi oppositivi: la statuizione demolitoria fa rivivere l’atto revocato, senza che residuino attività giuridiche in capo all’Amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza non può, inoltre, emanare ordini nei confronti di un’amministrazione che non sia stata parte del giudizio di cognizione e che non sia stata intimata nel giudizio di ottemperanza, perché sussiste un vizio del contraddittorio.

Il Fatto

Una società aveva impugnato la revoca di 13 nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato disposta dalla Prefettura. Il ricorso era stato accolto dal TAR con sentenza che annullava i provvedimenti. La società, deducendo l’inottemperanza dell’Amministrazione, proponeva ricorso ex art. 114 c.p.a., chiedendo che venisse ordinato al Ministero dell’interno e alla Prefettura di dare esecuzione alla pronuncia, anche aggiornando il portale ALI, e al Ministero degli affari esteri di rilasciare i visti, in quanto l’Ambasciata continuava a rifiutarli.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per la proposizione del ricorso prima della scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza ottemperanda. Ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono esecutive e soggette al giudizio di ottemperanza anche in pendenza del termine per appellarle, a meno che non siano sospese dal Consiglio di Stato.

La questione relativa alla mancata asseverazione della procura è stata superata, essendo stata prodotta l’attestazione di conformità in occasione dell’istanza di abbreviazione dei termini.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è una pronuncia autoesecutiva concernente interessi oppositivi. La statuizione demolitoria ha fatto rivivere i nulla osta revocati, senza che residuassero attività giuridiche da compiere. Quanto lamentato dalla ricorrente (mancato aggiornamento del portale ALI e diniego dei visti) non è configurabile come attività materiale necessaria per l’ottemperanza, ma si inscrive in una vicenda procedimentale connessa e successiva, implicante l’attivazione di appositi strumenti di tutela.

Il ricorso è stato ritenuto altresì inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero degli affari esteri, parte necessaria del giudizio in quanto espressamente indicato come destinatario della condanna ad ottemperare. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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