Reclamo all’Albo dei CTU deciso dal solo Presidente delegato è illegittimo (TAR Lombardia n. 2783 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso i provvedimenti di iscrizione, permanenza e cancellazione dall’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio spetta all’organo collegiale di secondo grado previsto dall’art. 5 disp. att. cod. proc. civ., con composizione predeterminata. La decisione assunta dal solo Presidente delegato, quale organo monocratico, è illegittima per violazione del principio di collegialità. Il quadro normativo non prevede che l’organo collegiale possa delegare le proprie funzioni a uno dei componenti. Accertata la composizione illegittima del Comitato, il giudice annulla il provvedimento impugnato e non esamina le ulteriori censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa a un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus.
Il Fatto
La ricorrente, geometra iscritta all’Albo dei consulenti tecnici, chiedeva l’estensione dell’iscrizione all’Albo istituito presso un Tribunale. L’istanza era corredata dalla dichiarazione, ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000, con cui attestava l’assenza di condanne passate in giudicato a proprio carico.
Il Comitato per la tenuta dell’Albo rigettava l’istanza, rilevando a carico della richiedente una condanna pronunciata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e 445 cod. proc. pen., per il reato di corruzione, e disponeva la cancellazione dall’Albo. Il Comitato di secondo grado respingeva il reclamo e confermava la cancellazione, escludendo il requisito della condotta morale specchiata. La professionista impugnava i provvedimenti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il motivo relativo alla composizione dell’organo che ha deciso il reclamo. Il dato normativo è ricostruito muovendo dall’art. 13 disp. att. cod. proc. civ., che istituisce l’albo presso ogni tribunale, e dall’art. 14 disp. att. cod. proc. civ., che ne disciplina la tenuta e la composizione del comitato.
L’art. 15 disp. att. cod. proc. civ. subordina l’iscrizione al possesso di speciale competenza tecnica, alla condotta morale specchiata e all’iscrizione alle rispettive associazioni professionali. La stessa norma attribuisce al comitato indicato dall’art. 14 la decisione sulle domande e prevede che contro il suo provvedimento sia ammesso reclamo al Comitato di cui all’art. 5, costituito dal primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore Generale e da un Presidente di Sezione.
Il Tribunale rileva che le norme rimettono la decisione sui reclami a un organo collegiale di secondo grado, con composizione predeterminata. Nel caso concreto, dal provvedimento impugnato emerge che la decisione è stata assunta dal Presidente delegato, unico firmatario dell’atto, quale organo monocratico, e non dal collegio previsto dalla legge.
Il Collegio sottolinea che il quadro normativo non contempla alcun potere di delega dell’organo collegiale a uno dei suoi componenti, né in sede processuale sono state articolate difese in tal senso. La censura è pertanto fondata, per illegittima composizione del Comitato e violazione del principio di collegialità.
L’accoglimento del primo motivo, di carattere assorbente, preclude l’esame delle ulteriori doglianze: il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus, secondo il richiamo alla Adunanza Plenaria n. 5/2015. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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