Ottemperanza per la carta del docente: respinta l’astreinte perché manifestamente iniqua (TAR Lombardia n. 4157 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento dell’obbligo di rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e di accreditarvi le somme riconosciute. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando risulti manifestamente iniqua, in ragione della natura della carta del docente quale contributo per l’aggiornamento e la formazione e non quale corrispettivo, fermo restando che la statuizione relativa agli accessori, contenuta nella sentenza da ottemperare, è ampiamente satisfattiva anche per l’ulteriore ritardo. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvede senza diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali e rivalutazione. La ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, preliminarmente, verificava la regolarità formale del ricorso, riscontrando la produzione di copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notifica del titolo esecutivo in data 27 marzo 2024, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio rilevava che l’inadempimento era incontestato, non avendo la parte resistente fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Accertati l’an e il quantum del credito, il giudice ordinava al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta e accreditando la somma di € 1.000,00, maggiorata di interessi o rivalutazione, nel termine di novanta giorni. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nominava commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni, senza diritto a compenso.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio la respingeva. La funzione assegnata alla carta del docente, quale contributo per l’aggiornamento e la formazione e non corrispettivo, rendeva manifestamente iniqua la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro. La statuizione della sentenza da ottemperare inerente al pagamento degli accessori era considerata ampiamente satisfattiva anche per l’eventuale ulteriore ritardo.
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Nota della Redazione
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