L’inerzia della P.A. sull’indennizzo ex L. 210/92 e il commissario ad acta (TAR Marche n. 883 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. L’Amministrazione che, pur costituita, non controdeduca alle allegazioni di parte vede definirsi la decisione sulla scorta di queste ultime. Tali regole operano anche nel giudizio di ottemperanza avanti il giudice amministrativo, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona che aveva intimato allo Stato, e per esso al Ministero della Salute, il pagamento in suo favore dell’indennizzo di cui alla L. 210/92, con riferimento alla VIII tabella di legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite e di CTU.
Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato presso la sede del Ministero il 12 febbraio 2021, ma la ricorrente deduce di non aver ancora ottenuto il pagamento. Chiede pertanto l’integrale esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la regolarità del ricorso sotto il profilo del rito. Il passaggio in giudicato della sentenza non è contestato. La notifica con formula esecutiva è avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione, così che risultano integrati i presupposti dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997: l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito il Tribunale richiama il principio generale in tema di prova dell’inadempimento. Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, mentre l’onere della prova del fatto estintivo grava sul debitore. L’Amministrazione intimata, pur costituita, non ha opposto alcuna controdeduzione alle allegazioni della ricorrente.
Su questa base il ricorso è accolto, con condanna del Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo, ove non già corrisposte nelle more. È assegnato il termine di giorni sessanta dalla notifica o comunicazione della decisione per l’adempimento.
Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio competente sugli indennizzi ex L. 210/90 presso il Ministero della Salute, o suo delegato, che provvederà, su istanza di parte e nei successivi sessanta giorni, ai provvedimenti necessari al pagamento. In caso di insufficienti disponibilità sul capitolo di spesa, si avvia il procedimento di variazione di bilancio, con collaborazione di tutti gli uffici coinvolti.
Le spese della procedura sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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