Responsabilità della p.a. da atto illegittimo: serve la prova della colpa (C.G.A.R.S. n. 899 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non integra di per sé la prova dell’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. La colpa dell’amministrazione va desunta dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, oppure da negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme non scusabili. Il vizio meramente formale accertato dal giudice amministrativo, in presenza di una valutazione tipicamente discrezionale dell’amministrazione, non consente di affermare la responsabilità della p.a. ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Resta onere esclusivo della parte provare l’ingiustizia del danno, il nesso causale e la consistenza del pregiudizio, senza che il giudice possa colmare lacune probatorie. La mancata erogazione della retribuzione non identifica di per sé il danno risarcibile.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il rigetto della domanda con cui chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al risarcimento dei danni derivanti dalla decadenza dalla nomina e dalla conseguente mancata assunzione. Il provvedimento di decadenza era stato annullato dal TAR Lazio nel 2004 per difetto di motivazione. Dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale civile di Catania, la causa era stata riassunta davanti al giudice amministrativo.
Il Ministero si era difeso eccependo il difetto di giurisdizione per fatti anteriori al 1998 e la prescrizione, non essendo state avanzate richieste prima del tentativo obbligatorio di conciliazione del 2006. Il TAR aveva respinto il ricorso e compensato le spese. La parte soccombente ha proposto appello, riproponendo le censure sul termine prescrizionale, sull’onere della prova e sulla statuizione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio qualifica anzitutto la domanda: si tratta di responsabilità aquiliana per lesione di interesse legittimo, integralmente soggetta al regime dell’art. 2043 c.c., secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria. Ne derivano i presupposti oggettivi — ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio — e quelli soggettivi, cioè dolo o colpa dell’amministrazione.
Su questo secondo versante il Collegio rileva che l’appellante non ha fornito alcuna prova. Il passaggio in giudicato dell’annullamento non basta: la colpa della p.a. non si presume per il solo fatto che il provvedimento abbia subito la decisione caducatoria. Il requisito psicologico va ricercato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, oppure in errori interpretativi non scusabili, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 1500 del 2019; Sez. VI, n. 5409 del 2020; Sez. IV, n. 909 del 2020).
La sentenza del 2004 aveva accertato un’illegittimità meramente formale per vizio di motivazione, facendo salvi i successivi provvedimenti del Ministero. Il requisito della moralità e buona condotta, richiesto per l’accesso alle amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa, sicurezza, polizia e giustizia, implica una valutazione tipicamente discrezionale. L’opinabilità della fattispecie, confermata da una precedente condanna, dimostra l’assenza di colpa dell’amministrazione.
A ciò si aggiunge il difetto di prova del danno. Il pregiudizio del pubblico dipendente non coincide con la mancata erogazione della retribuzione: occorre indicare e dimostrare, caso per caso, l’entità dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali riconducibili alla condotta illecita. Mancano quindi sia i presupposti oggettivi sia quelli soggettivi della responsabilità aquiliana.
Respinta l’eccezione di prescrizione come irrilevante per assorbimento, il Collegio precisa in via di completezza che la pendenza del giudizio amministrativo non impediva la decorrenza del termine, non risultando provati atti interruttivi. Quanto alle spese di primo grado, la statuizione non può essere modificata in appello se non arbitraria o irragionevole: ipotesi esclusa nel caso concreto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.