Revoca del permesso di soggiorno e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Molise n. 88 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore può essere annullata in autotutela dall’Amministrazione qualora emergano profili di illegittimità del provvedimento. Quando l’atto impugnato sia stato rimosso d’ufficio dall’autorità che lo ha emanato e tale rimozione sia stata comunicata al ricorrente, la contestazione giurisdizionale perde il suo oggetto: il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria prescinde da una valutazione nel merito delle censure dedotte e l’interesse alla decisione non può ritenersi conservato quando la parte ricorrente stessa ne abbia dichiarato il venir meno.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario aveva impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Campobasso aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno per integrazione minore, a suo tempo rilasciato. L’atto, emesso in data 09.12.2025 e notificato il 15.01.2026, era stato gravato con censure di violazione di legge, carenza motivazionale, carenza istruttoria e sviamento di potere, nonché di falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. n. 394/1999.
La Motivazione della Corte
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione dell’Interno ha rappresentato che la Questura, all’esito di ulteriori approfondimenti istruttori, aveva provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, comunicando l’atto di secondo grado all’interessato tramite PEC e invitandolo alla restituzione del titolo di soggiorno. Su tali basi, la difesa erariale aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la difesa del ricorrente si è associata alla richiesta, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto gravato. Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha preso atto della conforme volontà delle parti.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., evidenziando che la rimozione dell’atto impugnato da parte dell’Amministrazione determina il venir meno dell’interesse alla tutela giurisdizionale. Nessuna valutazione nel merito delle censure dedotte è stata operata, essendo assorbita dalla pronuncia processuale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando l’esito della vicenda e la tempestività dell’intervento in autotutela dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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