Sospensione cautelare dell’ordine di demolizione: occorre preservare la res adhuc integra in attesa dell’udienza di merito (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, n. 00193 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è funzionale a garantire l’effettività del successivo giudizio di merito e, pertanto, va accolta quando la causa richieda un approfondimento nel merito e occorra preservare la res adhuc integra, a condizione che non si profili un concreto pregiudizio per l’interesse pubblico derivante dalla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. In tale evenienza, l’accoglimento dell’istanza cautelare è disposto medio tempore, fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito e mantenendo inalterato lo stato dei luoghi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, relativamente a un immobile di sua proprietà. Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, il ricorrente proponeva ricorso chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza demolitoria, deducendo le questioni di legittimità che formavano oggetto del giudizio di merito. Si costituiva in giudizio la società controinteressata, mentre il Comune e gli altri soggetti evocati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha rilevato che la causa, per le questioni sollevate, necessita di un approfondimento nel merito, non potendo pertanto essere definita in sede di incidente cautelare. Tale circostanza, unitamente alla finalità propria della tutela cautelare di garantire l’effettività del giudizio, ha indotto il Collegio a ritenere necessaria la preservazione della res adhuc integra, a tutela degli interessi del ricorrente, in attesa della decisione nel merito.
Il Tribunale ha inoltre escluso che dalla sospensione possa derivare un pregiudizio immediato per l’interesse pubblico, non profilandosi allo stato alcun concreto danno. L’ordinanza cautelare assume quindi una funzione meramente conservativa, volta a impedire che, medio tempore, l’esecuzione dell’ordine di demolizione possa pregiudicare irreversibilmente la situazione giuridica dedotta in giudizio.
In accoglimento dell’istanza, il Collegio ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, fissando la pubblica udienza di trattazione del merito a distanza di alcuni mesi, e ha compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura della decisione assunta.
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Nota della Redazione
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